Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1995
Corte cost., ord. 14 aprile 1995, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21329
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, coinvolge il nucleo essenziale del nuovo processo penale, giacche' pone in discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria, che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio: separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso "patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale. Tale disciplina non produce lesione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato ha integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 555, lett. g), cod. proc. pen., del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonche' facolta' di estrarne copia, e quindi ampia possibilita' di sostenere adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice; ne', data la parita' di mezzi difensivi tra imputati nel rito pretorile e avanti al tribunale, puo' concretarsi la violazione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, non sussiste violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., sia perche' nella norma impugnata, in conformita' ai principi piu' volte ribaditi dalla Corte al riguardo, restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura di tale competenza, per cui il legislatore puo' legittimamente ritenere, nella sua discrezionalita', di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio del limitato patrimonio di conoscenze del giudice del dibattimento, v. S. n. 91/1992. Sul principio del giudice naturale, anche in riferimento alla competenza per territorio, v., fra le altre, S. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975, 77/1977; O. n. 521/1991. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova - sezione distaccata di Montagnana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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