Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1995

Corte cost., ord. 14 aprile 1995, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21329

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, coinvolge il nucleo essenziale del nuovo processo penale, giacche' pone in discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria, che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio: separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso "patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale. Tale disciplina non produce lesione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato ha integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 555, lett. g), cod. proc. pen., del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonche' facolta' di estrarne copia, e quindi ampia possibilita' di sostenere adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice; ne', data la parita' di mezzi difensivi tra imputati nel rito pretorile e avanti al tribunale, puo' concretarsi la violazione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, non sussiste violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., sia perche' nella norma impugnata, in conformita' ai principi piu' volte ribaditi dalla Corte al riguardo, restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura di tale competenza, per cui il legislatore puo' legittimamente ritenere, nella sua discrezionalita', di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio del limitato patrimonio di conoscenze del giudice del dibattimento, v. S. n. 91/1992. Sul principio del giudice naturale, anche in riferimento alla competenza per territorio, v., fra le altre, S. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975, 77/1977; O. n. 521/1991. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova - sezione distaccata di Montagnana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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