Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1994
Corte cost., sent. 15 marzo 1994, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1994
- Data di deposito
- 15 marzo 1994
- Data di decisione
- 7 marzo 1994
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 agosto 1993
- art. 2, comma 7, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 agosto 1993
- art. 2, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 agosto 1993
- delibera legislativa Regione Siciliana del 14 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20346
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 2, commi secondo, settimo e ottavo, della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 14 agosto 1993). - Giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 142/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 239/1986). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20347
Benche' non possa affermarsi in senso assoluto che la riserva di legge posta dall'art. 51 Cost. sia una riserva di legge statale, tuttavia l'esigenza di 'par condicio' dei cittadini nelle possibilita' di accesso alle cariche politiche deve attuarsi in modo omogeneo sul piano nazionale, e dunque secondo i principi risultanti da leggi dello Stato. Percio', la possibilita' che la Regione siciliana legittimamente adotti, in tema di elettorato passivo, discipline differenziate da quella statale, e' subordinata alla presenza di situazioni esclusive di tale Regione, o diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, e deve essere sorretta, in ogni caso, da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. - V. S. nn. 105/1957, 108/1969, 171/1984, nonche' 127/1987, 130/1987, 235/1988, 571/1989, 539/1990, 463/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20348
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, prevedendo che "la carica di deputato regionale e' incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a cinquantamila abitanti", dispone un allargamento dell'elettorato passivo - sia sotto il profilo dell'ineleggibilita' che dell'incompatibilita' - rispetto alla disciplina di fonte statale vigente nel territorio nazionale, ma tale diversificazione non trova giustificazione ragionevole in una specialita' di situazione della Regione siciliana, non sussistendo in essa minori rischi di indebite influenze sulla competizione elettorale, ne' maggiori possibilita' di esercizio congiunto di piu' cariche pubbliche elettive, rispetto al restante territorio della Repubblica. Percio', la suddetta legge e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (con assorbimento del profilo di censura riguardante l'art. 97 Cost., peraltro assolutamente inconferente nella materia in esame). - V. la precedente massima B (e, ivi, richiami giurisprudenziali), nonche' la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20349
Le incongruenze logiche e gli anacronismi presenti nella vigente disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', inducono a rinnovare l'auspicio - gia' formulato nella S. n. 344/1993 - di una generale riforma legislativa della materia, intesa a realizzare in modo pieno la liberta' e genuinita' della competizione elettorale e la 'par condicio' dei cittadini della Repubblica nell'accesso alle cariche elettive, esigenza, questa, che il legislatore statale e' chiamato a garantire dall'art. 51 Cost.. - Cfr. S. n. 344/1993, cit. (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della previsione dell'ineleggibilita' dei consiglieri regionali alla carica di deputato o senatore). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, di cui in epigrafe;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, recante "Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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