Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1994
Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1994
- Data di deposito
- 10 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 febbraio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 325, codice della navigazione
- art. 326, codice della navigazione
- art. 2, comma 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 20235
La denunciata disparita' di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non e' superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensi' necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificita' del lavoro marittimo, nonche' dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione puo' indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli artt. 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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