Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1994

Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1994
Data di deposito
10 marzo 1994
Data di decisione
23 febbraio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:80

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20235

La denunciata disparita' di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non e' superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensi' necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificita' del lavoro marittimo, nonche' dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione puo' indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli artt. 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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