Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1994
Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1994
- Data di deposito
- 10 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 febbraio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, n.10, legge n. 191 del 31 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20450
L'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, limitando la concessione del beneficio della dispensa dagli obblighi di leva, ivi prevista, agli orfani dei lavoratori dipendenti, con conseguente esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiche' non e' ammissibile che i limiti all'obbligatorieta' del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere ugualmente tutelate, tanto piu' che il numero 11 dello stesso art. 22 riconosce il beneficio in questione agli orfani di genitori invalidi del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo o subordinato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., dell'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' dedotti. red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze