Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1994
Corte cost., sent. 23 febbraio 1994, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1994
- Data di deposito
- 23 febbraio 1994
- Data di decisione
- 9 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:50
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20427
Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennita' corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da cio' discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennita' corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto e' solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalita' di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversita' delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre e' escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalita' legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennita' connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennita' corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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