Corte costituzionale
Sentenza n. 454/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 454/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:454
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 719 del 10 agosto 1964
- art. 1, comma 1, legge n. 719 del 10 agosto 1964
- art. 156, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 aprile 1994
Parametri
- art. 34, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21186
La erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari - oggetto della legge 10 agosto 1964, n. 719 - rientra in una materia, quale quella dell'assistenza scolastica, trasferita alle regioni (cfr. art. 42 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). La disciplina della legge statale, percio', essendo destinata a cessare con l'emanazione delle leggi regionali, come gia' avvenuto in molte regioni, continua ad essere vigente sia nelle regioni ordinarie che nelle regioni a statuto speciale - come la Regione Sicilia (v. art. 14, lett. f), Statuto speciale) - se, e fino a quando, non abbiano provveduto con proprie leggi. red.: S.P.
Massima n. 21187
La fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari - come risulta dall'impugnato art. 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719 - e' una provvidenza considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico. E poiche' l'obbligo scolastico, sia secondo le norme del testo unico dell'istruzione elementare approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 177 (artt. 174 e 237), sia secondo quelle, ora vigenti, del testo unico per le scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 111, comma secondo), puo' essere adempiuto, a determinate condizioni, anche in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e' discriminatoria, e percio' lesiva dell'art. 3 Cost., l'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo, in forza della disposizione 'de qua', di chi l'obbligo scolastico assolva in modi diversi da tale tipo di frequenza. Non puo' infatti sostenersi che la lamentata esclusione trovi giustificazione nel precetto dell'art. 33, terzo comma, Cost. - che nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione esclude oneri per lo Stato - o in una "maggiore capacita'' economica" di cui gli alunni delle scuole meramente private godrebbero rispetto a quelli delle scuole statali e delle scuole private "paritarie", giacche' - sotto il primo profilo - il legislatore, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto - sempre che, ovviamente, i testi prescelti rientrino tra quelli approvati dal ministro della pubblica istruzione, o non vietati (v. artt. 6, d.lgs. Capo provv. Stato n. 1497 del 1947, e 155 e 153, t.u. n. 297 del 1994) - di destinare la fornitura gratuita dei libri direttamente agli alunni, e pertanto, comprendervi anche gli alunni che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole, mentre - sotto il secondo profilo - anche ammesso, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private costituisca di per se' indice di maggiore capacita' economica, va considerato che la provvidenza in questione non e' dalla legge collegata in alcun modo alla capacita' economica dello studente. Percio' - assorbite le questioni formulate in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost. - deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. - Su altre questioni concernenti, sotto vari aspetti l'obbligo e l'assistenza scolastica, v. S. nn. 7/1967, 36/1982, 106/1968 e 125/1975. red.: S.P.
Massima n. 21188
Nell'art. 156, comma primo, del testo unico approvato con d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, e' stato trasfuso, con lievi modifiche, il contenuto della disposizione dell'art. 1, comma primo, della legge 10 agosto 1964, n. 719, dalla Corte riconosciuta incostituzionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche la norma del testo unico del 1994 va dichiarata costituzionalmente illegittima, in via conseguenziale, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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