Corte costituzionale
Sentenza n. 453/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 453/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:453
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 25, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 101, Costituzione
Massime
Massima n. 21184
Come la Corte ha ripetutamente affermato, si ha incompatibilita' alla funzione di giudizio, sia dibattimentale che abbreviato, per il giudice che abbia compiuto, in occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di condanna, dell'applicazione di pena patteggiata) una valutazione non formale ma di contenuto delle indagini preliminari quali si presentano al momento di esercizio (o di non esercizio) dell'azione penale. Al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di incompatibilita' con la funzione di giudizio, non rappresenta, infatti, un dato essenziale quello per cui la funzione gia' esercitata segua temporalmente la formale chiusura delle indagini preliminari, quanto l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla sede processuale. Non sussiste, invece, la 'ratio' affermativa della incompatibilita' qualora la funzione svolta dal giudice non riguardi il merito dell'accusa. - Cfr. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.
Massima n. 21185
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, per respingere una domanda di oblazione - nonostante il parere favorevole espresso al riguardo dal pubblico ministero - in quanto a suo avviso il reato in essa indicato (nella specie: incauto affidamento di veicolo) non corrispondeva al fatto risultante dagli atti del procedimento (nella specie: concorso in guida senza patente) non si sia potuto limitare a valutare la formale riconducibilita' della fattispecie concreta alla fattispecie astratta risultante dalla domanda, ma abbia dovuto compiere un approfondito esame delle risultanze degli atti di indagine nel loro complesso, ai fini dell'esatta individuazione del fatto, ricorrono gli stessi motivi di contrasto con la direttiva ex art. 2 n. 67 della legge delega n. 81 del 1987 - intesa nel suo contenuto sostanziale - e quindi con l'art. 76 Cost., per cui, in relazione ad altre ipotesi la mancata previsione, nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., della incompatibilita' alla funzione di giudizio e' stata riconosciuta illegittima. Pertanto - restando assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal giudice 'a quo' - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., anche nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversita' del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione. - V. massima precedente, ed ancora, in particolare, S. n. 496/1990. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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