Corte costituzionale
Sentenza n. 438/1994
Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/1994
- Data di deposito
- 23 dicembre 1994
- Data di decisione
- 12 dicembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 8, comma 2, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 8, comma 3, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 8, comma 4, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 33, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 19, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
Massime
Massima n. 21055
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di eguaglianza fra i cittadini nella possibilita' di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui sul piano nazionale in condizioni di parita'. Ne consegue che discipline differenziate - in tema di elettorato passivo - in relazione al territorio di una determinata regione non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Tali principi, pur essendo stati posti con riferimento a norme adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potesta' legislativa esclusiva in materia, 'a fortiori' valgono quando, come nella specie, la normativa impugnata, relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata dettata, come previsto nello Statuto speciale di quella Regione, da una legge dello Stato. - S. nn. 105/1957 e, da ultimo, S. n. 84/1994. red.: S.P.
Massima n. 21056
Non e' ravvisabile alcuna ragione, connessa ad una peculiarita' di situazione relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che possa fornire valida giustificazione al fatto che la cessazione dalle funzioni, al fine di rimuovere le cause di ineleggibilita' a consigliere regionale, debba verificarsi entro un termine diverso (ed anche in misura notevole) rispetto a quello stabilito dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilita', indicate nel comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". red.: S.P.
Massima n. 21057
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in cui, riguardo alla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevede che le cause di ineleggibilita' per funzioni esercitate, indicate nel comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", anche i commi terzo e quarto dello stesso art. 8, i quali rispettivamente prevedono, il primo la data di decorrenza del periodo di durata del Consiglio regionale (ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni antecedenti la scadenza di detto periodo); il secondo che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che questo sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma, vanno dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953. red.: S.P.
Massima n. 21058
La norma, contenuta nell'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo cui la pubblica amministrazione e' tenuta a provvedere sulla domanda di dimissioni o collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta e, se cio' non avvenga, la domanda ha comunque effetto dal quinto giorno successivo alla sua presentazione, mira a contemperare la regola generale in base alla quale per la cessazione da cariche o uffici pubblici e' richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione con l'esigenza, costituzionalmente garantita, che il soggetto interessato sia posto in condizioni di rimuovere la causa di ineleggibilita' con atti e comportamenti propri, senza che questi possano essere resi inefficaci da inerzia o ritardi della pubblica amministrazione. Pertanto, poiche' non e' ravvisabile alcuna razionale giustificazione a che tale disciplina di carattere generale non debba osservarsi in ordine alle elezioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 3 Cost., dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che il su citato art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, si applichi anche in questa Regione. - Sull'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, v. S. nn. 309/1991 e 388/1991. red.: S.P.
Massima n. 21059
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, le modalita' di esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere diverse in una regione rispetto al restante territorio nazionale, soprattutto quando la diversita' verrebbe a tradursi in un sostanziale indebolimento della tutela stessa. - S. n. 113/1993. red.: S.P.
Massima n. 21060
L'art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, secondo il quale contro le deliberazioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di eleggibilita' e' ammesso il ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste, determina una irragionevole disparita' di trattamento, in materia di contenzioso elettorale, rispetto alla disciplina dettata, in ordine alle elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1968, n. 108, il quale prevede il doppio grado di giurisdizione. Infatti, anche se l'istituto del doppio grado di giurisdizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non ha di per se' rilevanza costituzionale, non sussiste alcuna ragione di tale differenziazione di disciplina processuale. L'art. 33 della legge n. 3 del 1964 va quindi dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in luogo dell'ammesso ricorso alla Corte d'appello, l'esperibilita' dei mezzi di impugnazione disciplinati dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968. - V. massima precedente. Riguardo al doppio grado di giurisdizione, S. nn. 78/1984, 301/1986, 80/1988, 543/1989 e 433/1990. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ("Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale", anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che si applichi la disciplina di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui prevede l'esperibilità, contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di eleggibilità, del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste secondo la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di impugnazione disciplinati nell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo e quarto comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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