Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1994

Corte cost., sent. 14 dicembre 1994, n. 422

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
422/1994
Data di deposito
14 dicembre 1994
Data di decisione
5 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:422

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21171

Come gia' piu' volte chiarito dalla Corte, la norma avente natura realmente interpretativa non fa venir meno la norma interpretata, poiche' l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, tant'e' che l'eventuale incostituzionalita' ravvisata in una delle due norme produce decisivi effetti riflessi anche sull'altra. In particolare, anche quando l'illegittimita' investa la sola norma interpretativa, cio' determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta piu' corretta, il che e' sufficiente a ravvisare una incidenza - e quindi una rilevanza - nel giudizio 'a quo', nella quale debba essere applicato il 'sistema' risultante dalla combinazione delle due disposizioni. (Sulla base di tali principi, e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, interpretativo dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, con la quale si deduceva la mancata impugnazione anche di quest'ultima norma). - S. nn. 397/1994, 424/1993, 39/1993, 155/1990, 233/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21172

L'inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non e' tuttavia motivo di per se sufficiente a determinare una illegittimita' costituzionale. - v. S. n. 108/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21173

In linea di massima e' consentita al legislatore delegato anche l'utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega, purche' nel rispetto dell'art. 76 Cost.. - v. S. n. 156/1985. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21174

La delega contenuta nella legge n. 421 del 1992, pur se articolata nelle quattro materie della sanita', pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale, deve considerarsi fondamentalmente unitaria per stretta connessione di alcuni aspetti delle stesse. Percio', nelle materie del pubblico impiego e della relativa disciplina previdenziale (nella misura in cui esse sono distinguibili), problemi di costituzionalita' sotto il profilo di eccesso di delega da parte del legislatore delegato, potrebbero porsi, non per erroneo richiamo a particolari disposizioni o per l'inesatta loro collocazione, ma solo nel caso in cui la discordanza incida sui limiti stabiliti dalla legge di delegazione, con riguardo, cioe' ai principi e ai criteri direttivi ed all'ambito temporale in cui la delega deve esercitarsi. Nel caso dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, che - interpretando l'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, emanato in forza dell'art. 2, l. n. 421 del 1992, concernente la delega sul pubblico impiego - esclude per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile la facolta' di optare per il mantenimento in servizio di un biennio, non e' ravvisabile la violazione di tali limiti per il fatto che il detto art. 4 trae la propria legittimazione dall'art. 3 della medesima l. n. 421, concernente la delega sulla previdenza ovvero in quanto l'articolo stesso e' contenuto in un decreto correttivo sul pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). - v. S. n. 343/1994, la quale, a proposito del predetto art. 2, l. n. 421 del 1992, ha affermato che la norma, pur inserita nella materia del pubblico impiego, si estende alla disciplina unitaria del sistema di controllo sugli atti amministrativi regionali nella loro globalita'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21175

Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, il trattamento riservato a quei dirigenti della Polizia di Stato, che siano soggetti, per effetto di norma transitoria (art. 45, d.P.R. n. 336 del 1982), al limite di eta' pensionabile di sessantacinque anni, ma che, pur trovandosi in tale situazione, siano esclusi - secondo quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, che interpreta l'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992 - dalla facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre tale limite, a differenza di quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. La possibilita' di una tale deroga alla nuova disciplina era infatti gia' prevista dalla normativa di delegazione (d.lgs. n. 421 del 1992, art. 3) e lo stesso art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, stabilisce il mantenimento della disposizioni relative al pensionamento del personale di Polizia 'ad ordinamento civile' (art. 5, terzo comma). Del resto, la preclusione non e' irragionevole se si considera sia la peculiarita' dell'impegno dalle Forze di Polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico - circostanza questa che ha giustificato l'estensione ad esse delle norme previste per i pubblici dipendenti 'solo in quanto compatibili' e per 'quanto non previsto' dalla l. n. 121 del 1981 - sia che in dette Forze sono da ricomprendersi categorie escluse dall'operativita' del beneficio in questione, in quanto 'ad ordinamento militare' (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, degli Agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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