Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1994

Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1994
Data di deposito
17 febbraio 1994
Data di decisione
7 febbraio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20325

Non e' di per se censurabile la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) in ordine al termine entro il quale puo' essere esercitata la facolta' di chiedere il c.d. patteggiamento: infatti, che tale facolta' sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non e' certamente irragionevole in quanto anzi risponde perfettamente alla 'ratio' dell'istituto. - Cfr. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20326

In caso di contestazione a dibattimento di un fatto nuovo, la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) secondo la quale non e' piu' possibile adire al c.d. patteggiamento dopo la dichiarazione di apertura dello stesso, non vulnera il diritto di difesa, ne' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si inizi, per il fatto nuovo (a norma dell'art. 518, comma primo, cod. proc. pen.) un altro procedimento nel quale e' senz'altro in termini per richiedere l'applicazione della pena. Condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza e' infatti (a norma dello stesso art. 518, comma secondo) il consenso dell'imputato e pertanto la scelta tra le due soluzioni dipende da una libera opzione della linea difensiva da lui stesso operata. Ne' vale obiettare - in riferimento al principio di ragionevolezza - che l'impedimento, nella prima ipotesi, del ricorso al patteggiamento, ostacolerebbe la speditezza dei processi - alla quale anche l'applicazione della pena e' preordinata - non essendo certo irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dalla norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 446, commi primo e terzo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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