Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1994
Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20325
Non e' di per se censurabile la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) in ordine al termine entro il quale puo' essere esercitata la facolta' di chiedere il c.d. patteggiamento: infatti, che tale facolta' sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non e' certamente irragionevole in quanto anzi risponde perfettamente alla 'ratio' dell'istituto. - Cfr. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20326
In caso di contestazione a dibattimento di un fatto nuovo, la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) secondo la quale non e' piu' possibile adire al c.d. patteggiamento dopo la dichiarazione di apertura dello stesso, non vulnera il diritto di difesa, ne' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si inizi, per il fatto nuovo (a norma dell'art. 518, comma primo, cod. proc. pen.) un altro procedimento nel quale e' senz'altro in termini per richiedere l'applicazione della pena. Condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza e' infatti (a norma dello stesso art. 518, comma secondo) il consenso dell'imputato e pertanto la scelta tra le due soluzioni dipende da una libera opzione della linea difensiva da lui stesso operata. Ne' vale obiettare - in riferimento al principio di ragionevolezza - che l'impedimento, nella prima ipotesi, del ricorso al patteggiamento, ostacolerebbe la speditezza dei processi - alla quale anche l'applicazione della pena e' preordinata - non essendo certo irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dalla norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 446, commi primo e terzo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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