Corte costituzionale
Sentenza n. 407/1994
Corte cost., sent. 28 novembre 1994, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/1994
- Data di deposito
- 28 novembre 1994
- Data di decisione
- 21 novembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:407
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20943
Ne disciplinare le "contestazioni" nell'esame testimoniale con riferimento alle "dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero", attribuendo al giudice, in presenza di determinate condizioni, la possibilita' di valutarle come prova dei fatti in esse affermati, l'art. 500 cod. proc. pen. mira essenzialmente ad individuare un meccanismo di recupero al fascicolo dibattimentale di determinati atti di indagine, senza incidere - come anche si desume dalla Relazione al progetto preliminare - sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti. Non e' dunque affatto impedito al difensore dell'imputato, sia pure al solo scopo di influire sulla valutazione dell'attendibilita' del teste, di porre all'esaminando domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione dibattimentale e qualsiasi altra risultanza, ivi compreso il contenuto della denuncia a suo tempo redatta, anche se - come nel caso di specie - non confermata da parte del suo autore al P.M.. Cadono quindi le censure di violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, mosse dal giudice rimettente all'art. 500 cit. in base all'errato presupposto interpretativo secondo cui la possibilita' di far rilevare difformita' tra la deposizione dibattimentale del teste e le precedenti acquisizioni fosse ammessa nelle sole ipotesi previste dalla disposizione impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 500 cod. proc. pen.). - v. S. n. 255/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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