Corte costituzionale

Sentenza n. 399/1994

Corte cost., sent. 23 novembre 1994, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
399/1994
Data di deposito
23 novembre 1994
Data di decisione
10 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:399

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 11, legge n. 46 del 15 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 21081

Il sistema di riversibilita' delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilita' delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - e' ispirato a finalita' risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarieta' familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilita' quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e percio' esaurita la sua finalita', possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilita' della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparita' di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneita', riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), come modificato dagli artt. 81 e 82 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze