Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1994
Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:39
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 15, comma 1, I^ parte, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 356 del 12 agosto 1992
- art. 4-bis, comma 1, I^ parte, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20323
Le argomentazioni in base alle quali la Corte, nella sentenza n. 306/1993, ha ritenuto non censurabile il divieto di concessione della semiliberta' ai condannati per determinati delitti di criminalita' organizzata che non collaborano con la giustizia, valgono altresi' ad escludere che l'analogo divieto di concessione della liberazione condizionata - desunto dall'interpretazione, secondo la ormai consolidata giurisprudenza del combinato disposto degli artt. 15, comma primo, l. n. 356/1992, 2, comma primo, l. n. 203/1991 e 4 bis l. n. 354/1975 - contrasti con i principi di uguaglianza, di irretroattivita' della legge penale e della funzione rieducativa della pena. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, - sotto l'anzidetto profilo - 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 15, primo comma, prima parte, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, e 2, comma primo, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), nonche' del combinato disposto delle due predette norme). - V. S. n. 306/1993, gia' citata nel testo. red.: A.P. rev.: S.P.
Massima n. 20324
L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che l'art. 4 bis sull'ordinamento penitenziario persegue attraverso il divieto di concessione delle liberazione condizionale ai condannati per determinati delitti di criminalita' organizzata che non collaborano con la giustizia, non puo' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo qualificarsi come "costrizione" alla delazione, essendo il detenuto libero di adottare o meno quel comportamento. Mentre e' senz'altro da escludere che la condizione di condannato per delitti di criminalita' organizzata sia comparabile con quella del comune cittadino tenuto a denunciare solo i reati contro la personalita' allo Stato puniti con l'ergastolo (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 bis, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nel testo mod. dall'art. 15, comma primo, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). red.: A.P. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356; 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché del combinato disposto delle due predette norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Tribunali di sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze