Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1994

Corte cost., sent. 10 novembre 1994, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
384/1994
Data di deposito
10 novembre 1994
Data di decisione
7 novembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:384

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria del 31 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21000

Il principio, affermato dalla Corte (con modifica della precedente giurisprudenza) a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 e poi costantemente ribadito, secondo cui le questioni sollevate per contrasti tra leggi (statali o regionali) e norme comunitarie, vanno dichiarate inammissibili in quanto e' in facolta' sia dei giudici che delle autorita' amministrative negare immediatamente applicazione alle norme censurate, e' riferibile - e difatti e' stato sempre riferito - a casi di leggi gia' vigenti. Tale principio, pertanto, puo' essere invocato, oltre che nei giudizi in via incidentale - come la Corte ha anche riconosciuto - nei giudizi in via principale, ma solo se promossi da Regioni contro leggi statali (necessariamente gia' vigenti), non, invece, in quelli promossi dallo Stato contro leggi regionali, nei quali la pronuncia della Corte costituzionale interviene quando, essendo ancora in corso il procedimento di formazione della legge, questa non e' entrata in vigore e, di conseguenza, problemi di applicabilita' della stessa non possono ancora porsi. E poiche', di fronte alla Comunita' europea - come la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' a sua volta conferma - e' lo Stato - al quale incombe l'obbligo che discende dall'art. 11 Cost., di assicurare la conformita' dell'ordinamento interno a quello comunitario - responsabile delle violazioni di quest'ultimo, anche quando derivino dall'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni e le competenze delle Regioni - come la Corte ha anche chiarito - sono suscettibili di operare solo ove i loro contenuti non risultino contrastanti con le discipline e i limiti introdotti dalla normativa comunitaria e dai conseguenti provvedimenti attuativi, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale, proposto - come nel caso - in riferimento agli artt. 11 e 117, Cost., per impedire che norme di leggi regionali, riapprovate in seguito a rinvio, ma non ancora promulgate, non conformi alle direttive comunitarie, vengano introdotte nell'ordinamento, deve ritenersi ammissibile. (Massime enunciate dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione Umbria al Presidente del Consiglio contro la legge della stessa Regione, riapprovata il 31 marzo 1994, recante norme in materia di reimpianto di vigneti). - Sulla incompetenza della Corte costituzionale a pronunciarsi su questioni attinenti al contrasto tra norme interne e ordinamento comunitario v., oltre a S. n. 170/1984 (gia' citata nel testo), S. n. 389/1989; per l'affermazione dello stesso principio riguardo ai giudizi di legittimita' costituzionale in via principale promossi da Regioni contro leggi dello Stato, v. S. n. 115/1993; sui limiti derivanti dalla normativa comunitaria all'operativita' delle competenze regionali, v. S. n. 224/1994. Sul dovere di tutti i soggetti pubblici di disapplicare le norme interne contrarie all'ordinamento comunitario, v. poi, oltre a S. n. 389/1989, sopra citata, Corte di giustizia delle Comunita' europee, sent. 22 giugno 1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21001

In ordine al ricorso dello Stato avverso la l. della reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, va escluso il carattere di 'novita' della legge impugnata, poiche' le modifiche ad essa apportate in occasione della seconda deliberazione, sono tutte inerenti alle norme censurate in sede di rinvio. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dalla resistente Regione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21002

In ordine al ricorso dello Stato avverso la l. della reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, va escluso che l'essersi, in sede di rinvio, contestata l'inosservanza dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87, mentre nel ricorso si e' poi lamentata la violazione dell'art. 6 del regolamento stesso, sia sufficiente a far ritenere la sussistenza di un apprezzabile "scostamento" tra i motivi del rinvio e quelli del ricorso. Deve quindi respingersi l'eccezione di inammissibilita' avanzata sotto tale profilo dalla Regione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21003

Posto che il regolamento CEE n. 822/87, come integrato dal regolamento CEE n. 1325/90, vieta di installare ogni nuovo impianto di viti, fino al 31 agosto 1996 (art. 6), ponendo la previa estirpazione del vigneto gia' esistente, quale 'passaggio obbligato' - e non quale requisito accidentale - per un nuovo vigneto di superficie equivalente, va riconosciuto che la l. della reg. Umbria, riapprovata il 31 marzo 1994 - e quindi impugnata con ricorso del Presidente del Consiglio - la quale, ad integrazione delle l. reg. n. 1 del 1993, consente ai viticoltori che alla data di entrata in vigore di quest'ultima, abbiano gia' impiantato nuovi vigneti, di avanzare richiesta di autorizzazione in sanatoria, non rispetta tale prescrizione comunitaria, eludendo cosi' gli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza della sua appartenenza all'Unione europea e costituisce, altresi', un caso di esercizio illegittimo della potesta' legislativa della regione. Pertanto, la legge regionale in questione e', alla luce degli artt. 11 e 117, Cost., costituzionalmente illegittima. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 - Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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