Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1994
Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 2059, codice civile
- art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 20413
Il risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., inteso quale momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e, quindi, distinguibile da alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attivita', alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non e' assistito - diversamente dal "danno biologico" - dalla garanzia del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. - Cfr. S. n. 184/1986. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20414
Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 15 aprile 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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