Corte costituzionale
Sentenza n. 358/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 358/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:358
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20785
La preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte dirette - esigenza che e' quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati - deve trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, non certamente consistenti nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo cio' avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. Alla stregua di tali principi, piu' che una limitazione ragionevolmente rigorosa, appare una preclusione assoluta quella imposta al coniuge al quale, con riferimento ai beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, e' consentita l'opposizione solo per i beni dotali destinati a sostenere gli oneri del matrimonio. Questa preclusione non si giustifica nella sua assolutezza, ed e' palesemente irragionevole, in relazione alle suddette finalita' che giustificano la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale mediante limitazioni alle opposizioni, oltre che non coerente con l'esigenza di agevolare la formazione della famiglia finendo, con violazione degli artt. 3 e 31 Cost., con il collocare il coniuge nella stessa posizione del coobbligato. Conseguentemente, pur in quadro normativo che, per l'opposizione di terzo, differenzi la posizione del coniuge rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto (il quale puo' infatti dimostrare l'appartenenza del bene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo), con un'ampiezza che il legislatore puo' discrezionalmente determinare, l'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. - Su analoghe questioni sollevate, ma con indicazione di diversi profili e parametri, nei confronti della stessa disposizione e, in precedenza, di quelle di contenuto sostanzialmente identico dei testi unici delle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645 (art. 207) e del r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401 (art. 63), S. nn. 42/1964, 93/1964, 129/1968, 107/1969 e O. nn. 283/1984, 123/1986, nonche', da ultimo, O. n. 374/1991. Sul fondamento della norma v. anche S. n. 87/1962. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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