Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1994

Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1994
Data di deposito
25 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:343

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 1, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 4, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 3, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 6, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 7, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993
  • art. 5, decreto legislativo n. 479 del 10 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21042

La delega al Governo per "la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni" - ancorche' inserita nell'art. 2 della L. n. 421 del 1992, rubricato 'pubblico impiego" - non attiene esclusivamente a tale materia, ma (in base ad esigenze di coerenza logica, al tenore letterale della disposizione e al titolo della legge) investe l'intera disciplina dei controlli sugli atti amministrativi regionali; pertanto, il legislatore delegato - riformando in via generale l'istituto del controllo su tali atti - non ha esorbitato dare limiti della delega ad esso conferita. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), L. n. 421 cit.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21043

L'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, includendo nell'elenco degli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale di legittimita' gli "atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali ed altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti", non si pone in contrasto con la norma di delega, che imponeva di concentrare il controllo "sugli atti fondamentali della gestione", giacche' anche gli atti (non meramente attuativi) che integrano o modificano quelli generali di indirizzo partecipano della natura di programmazione generale propria di questi ultimi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), della L. n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21044

La disposizione che fra gli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale di legittimita', gli appalti non previsti in atti di programmazione, era contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 1993, e non e' stata modificata dal successivo decreto legislativo n. 479 del 1993, onde la relativa censura di incostituzionalita' esula dall'ambito dell'impugnazione in via principale proposta nei confronti di tale ultimo decreto. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, per l'effetto del complessivo testo risultante dal combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40, relativamente alla lett. g), sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21045

L'eccesso di potere costituisce - al pari dell'incompetenza e della violazione di legge - un vizio di legittimita' dell'atto amministrativo, il cui riscontro rientra nell'ambito del controllo statale di legittimita' sugli atti amministrativi regionali previsto dall'art. 125, comma primo, Cost.. Percio', il decreto legislativo n. 479 del 1993 non e' censurabile per aver escluso dall'ambito di tale controllo soltanto le valutazioni di merito e non anche l'eccesso di potere. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21046

La disposizione del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di un comitato tecnico, la determinazione di "criteri procedurali" da osservarsi dalle commissioni statali di controllo, va interpretata, 'secundum constitutionem" intendendo i criteri procedurali non gia' come direttive di ordine politico-amministrativo, ma come indirizzi di coordinamento limitati ad attivita' di informazione e di circolazione delle valutazioni assunte dalla varie commissioni, e finalizzati a favorire l'omogeneo esercizio del controllo, cosi' da evitare un'eccessiva disparita' di risultati, conformemente al principio direttivo posto dalla legge di delegazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 479 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21047

Posto che le commissioni di controllo sugli atti amministrativi regionali sono organi dello Stato (art. 125 Cost.), legittimamente il decreto legislativo n. 479 del 1993 ha previsto che nella composizione di esse siano numericamente prevalenti i membri provenienti dall'amministrazione statale e collocati fuori ruolo, che ad uno di essi sia attribuita la vicepresidenza vicaria, e che un solo componente sia designato dal Consiglio regionale (cosi' da evitare pericoli di commistione tra controllori e controllati); tale disciplina non altera la natura del controllo ne' incide sull'indipendenza delle commissioni, non volendo, in contrasto, il fatto che i commissari provenienti dall'amministrazioni centrali possano essere in posizione gerarchicamente inferiore rispetto ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 1993). Tantomeno e' censurabile che ai fini della regolarita' delle sedute sia richiesta la presenza di almeno quattro dei sei componenti, e non anche la necessaria partecipazione del componente designato dalla Regione (cio' che gli attribuirebbe una sorta di potere di veto). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, per l'effetto del complessivo testo risultante dal combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, relativamente alla lettera g), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 della Costituzione dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze