Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1994

Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/1994
Data di deposito
25 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:341

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20950

Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalita' legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalita' tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20951

La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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