Corte costituzionale
Sentenza n. 319/1994
Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:319
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 416 del 8 agosto 1985
- art. 6, comma 3, regio decreto n. 2360 del 25 novembre 1937
Parametri
Massime
Massima n. 20902
Nel rapporto di servizio dei funzionari onorari - intendendosi come tale quel rapporto avente durata normalmente temporanea, disciplinato pressoche' esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico, nel quale il soggetto e' scelto secondo criteri di natura politico-discrezionale e inserito funzionalmente nell'apparato pubblico - il compenso stabilito per l'opera svolta ha natura indennitaria e non retributiva, con la conseguenza che alla fattispecie non e' estensibile la garanzia prevista dall'art. 36 Cost., sulla proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione ne' la connessa problematica circa la valutazione complessiva del trattamento economico. La ricomprensione del delegato di spiaggia tra i funzionari onorari, desumibile dalle disposizioni del r.d. n. 2360 del 1937 - e, in particolare, al di la' della non estensione ad esso dei diritti degli impiegati (art. 6), dalla temporaneita' e revocabilita' dell'incarico (art. 4), dai criteri di scelta e dalla non esclusivita' della funzione (art. 1) - rende, quindi, non ipotizzabile la lesione del detto art. 36, Cost., relativamente all'art. unico della l. n. 416 del 1985, nella parte in cui si fissa il compenso per i tali delegati, nella misura di lire 1.500.000, annue lorde. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, legge 8 agosto 1985, n. 416). - Per riferimenti sulle peculiarita' del rapporto di servizio dei funzionari onorari, v. Cass. S.U. 20 marzo 1985, n. 2033. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20903
La prospettazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, solo per l'ipotesi in cui la norma - la quale stabilisce che la nomina e la retribuzione degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia non conferisce agli stessi alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato per pensioni, aspettative... etc. - "possa essere interpretata nel senso di negare al delegato di spiaggia la spettanza del trattamento assicurativo e previdenziale degli altri impiegati non di ruolo dello Stato", appare viziata da perplessita', per non avere il giudice 'a quo' espresso con chiarezza la sua opzione interpretativa in ordine alla portata della norma impugnata, con conseguente improponibilita', in tali termini, del promosso incidente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.). - Cfr. S. n. 187/1992 nonche' O. nn. 317/1991 e 456/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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