Corte costituzionale

Sentenza n. 313/1994

Corte cost., sent. 20 luglio 1994, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
313/1994
Data di deposito
20 luglio 1994
Data di decisione
7 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, punto 2, legge della Regione Lazio del 23 settembre 1993
  • art. 1, punto 3, legge della Regione Lazio del 23 settembre 1993
  • art. 2, legge della Regione Lazio del 23 settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20741

Secondo la giurisprudenza della Corte, anche l'ipotesi di passaggio ad una fascia superiore, in quanto comportante l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate, e' soggetta alla regola del pubblico concorso, sancita dall'art. 97, Cost., alla quale e' ammessa deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita', entro pero' i limiti che pone la necessita' di garantire il buon andamento della p.a.. Al riguardo, l'art. 1, punto due, l. reg. Lazio, appr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 23 settembre 1993, stabilisce l'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, per i posti vacanti, dei dipendenti non dirigenti dell'ERSAL, che abbiano diretto di fatto, per almeno tre anni, dal 1 gennaio 1983 al 16 febbraio 1988, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti al 1 gennaio 1983: tale norma risulta incongrua in relazione ai richiamati principi - in quanto estende ad altre e diverse situazioni le finalita' della legge regionale n. 33 del 1990, concernente una eccezionalita' di circostanze - non accenna, neppure implicitamente, ad attribuzione temporanea di mansioni superiori, non definisce sufficientemente i presupposti soggettivi ed oggettivi che generano gli effetti previsti, e viola altresi' l'art. 117, Cost., perche', in linea di principio, e salvo ben circoscritte e individuate eccezioni, e' estranea al pubblico impiego la regola, secondo la quale lo svolgimento di fatto delle mansioni fonda il diritto all'acquisizione della qualifica superiore. La norma in questione risulta pertanto costituzionalmente illegittima, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili denunciati. - V., a conferma di quanto enunciato a proposito dell'art. 117, Cost., l'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale, recependo il principio di cui all'art. 2, lett. n), l. n. 421 del 1992, prevede che, in caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il dipendente abbia diritto solo al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. red.: A.M.M.

Massima n. 20742

L'art. 1, punto tre, l. reg. Lazio, appr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 23 settembre 1993, nella parte in cui prevede che i posti disponibili nella seconda qualifica dirigenziale siano ripartiti mediante concorso interno e riservato al personale dell'ERSAL, deroga ingiustificatamente, ed e' quindi costituzionalmente illegittimo, al principio posto dall'art. 97, Cost., in base al quale lo svolgimento del concorso deve avvenire con criteri di pubblicita', tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, a garanzia del reclutamento dei migliori. Non sussistono, infatti, nel caso, peculiari esigenze o situazioni, in presenza delle quali, secondo l'insegnamento della Corte, puo' ritenersi la legittimita' di procedure di concorso interno ne' in contrario puo' valere il fatto che sia la legge impugnata che la relativa relazione di accompagnamento per la sua riproposizione al Consiglio, dopo il rinvio governativo, contengano il richiamo alla precedente legge regionale n. 13 del 1991, poiche' quest'ultima ha per oggetto situazioni specifiche e riguarda un ambito di destinatari 'meno ristretto', non prevedendo concorsi totalmente riservati. - v., in tal senso, S. n. 333/1993. red.: A.M.M.

Massima n. 20743

La necessita', gia' riconosciuta dalla Corte, che il concorso pubblico debba essere ispirato, per realizzare i suoi obiettivi, al rigoroso rispetto del principio di imparzialita', impone che anche nella composizione delle commissioni giudicatrici debba essere assicurata la presenza - se non esclusiva, almeno prevalente - di tecnici o esperti, adeguatamente qualificati, si' da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati. Pertanto, l'art. 1, punto tre, l. reg. del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, e' costituzionalmente illegittimo, anche la' dove si richiama, relativamente alla disciplina del concorso interno, a favore del personale dell'ERSAL, per la seconda qualifica dirigenziale, all'art. 2 della precedente legge regionale n. 39 del 1987, a norma del quale la commissione giudicatrice risulta composta dal Presidente della Giunta o dall'assessore al personale, da tre consiglieri designati dalla commissione competente in materia di personale, da due esperti nelle materie oggetto d' esame, scelti tra docenti universitari e da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali. - V. massima B. red.: A.M.M.

Massima n. 20744

L'applicabilita' alle leggi regionali dei principi sull'onere di copertura delle spese, di cui all'art. 81, Cost., non comporta che le leggi stesse siano assoggettate agli obblighi previsti dall' art. 11, ter, secondo e terzo comma, l. n. 468 del 1978 (aggiunto dall'art. 7, l. n. 362 del 1988), circa l'obbligo di predisporre una relazione tecnica per i disegni di legge e gli emendamenti comportanti variazioni di spesa: questa disposizione, infatti - a prescindere dal suo carattere di norma interposta o meno - si riferisce alla copertura finanziaria delle leggi statali, mentre la materia delle leggi regionali e' disciplinata dalla l. n. 335 del 1976, anche se tale relazione e' stata spontaneamente prevista dalla legislazione di alcune regioni che ne hanno avvertito l'importanza quale strumento di coordinamento della finanza pubblica e per una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 81, quarto comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 2, l. reg. del Lazio riappr. il 23 settembre 1993). red.: A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, punti due e tre, della legge regionale del Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, recante "Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1 giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale predetta, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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