Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1994

Corte cost., sent. 26 gennaio 1994, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1994
Data di deposito
26 gennaio 1994
Data di decisione
14 gennaio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 132, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 20313

Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacita' o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilita' o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento puo' essere adottato, a seconda cioe' che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermita') indipendente dalla volonta' dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20314

Secondo consolidati principi, la pubblica amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione in servizio del dipendente, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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