Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1994
Corte cost., sent. 26 gennaio 1994, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 132, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 20313
Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacita' o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilita' o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento puo' essere adottato, a seconda cioe' che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermita') indipendente dalla volonta' dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20314
Secondo consolidati principi, la pubblica amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione in servizio del dipendente, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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