Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1994

Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/1994
Data di deposito
13 luglio 1994
Data di decisione
4 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 4, quinquies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20717

La decadenza automatica dalla carica pubblica elettiva a seguito di condanna irrevocabile per determinati reati - lungi dall'essere assimilabile alla destituzione di diritto del pubblico dipendente - ha carattere meramente ricognitivo dell'esistenza di una causa di ineleggibilita' sopravvenuta, cio' che non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorita', trattandosi di constatare il venir meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992 n. 16, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' nell'irrogazione delle sanzioni). - Sulla decadenza di diritto dalle cariche elettive, v. S. n. 118/1994; sulla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, v. S. nn. 971/1988, 197/1993; sulle finalita' della legge n. 16 del 1992, v. S. n. 407/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20718

Non irragionevolmente il legislatore ha accomunato nella decadenza automatica dalle cariche elettive i condannati per delitti di diversa gravita' (quali il peculato, la corruzione e la concussione, rispetto all'omissione di atti d'ufficio e all'abuso di ufficio), ma tutti connotati dal fatto di esser stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (Non fondatezza - sotto il profilo anzidetto - della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulle finalita' della l. n. 16 del 1992 (salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica, tutela della libera determinazione degli organi elettivi, buon andamento e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e sul loro rilievo costituzionale, v. S. nn. 407/1992, 197/1993, 118/1994, nonche' 218/1993 e 288/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20719

Nell'ipotesi di decadenza di diritto dalla carica elettiva per intervenuta condanna penale, il diritto di difesa dell'interessato e' ampiamente soddisfatto dalla possibilita' di impugnare innanzi al giudice il provvedimento che dichiara la decadenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20720

La norma che prevede la decadenza automatica dall'ufficio elettivo in conseguenza di condanna penale passata in giudicato, non lede il diritto del cittadino ad accedere e conservare le cariche elettive, giacche' l'esercizio di tale diritto e' condizionato al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali non irragionevolmente il legislatore ha incluso il non riportare condanne per reati di indubbio significato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-quinquies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze