Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 4, quinquies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20717
La decadenza automatica dalla carica pubblica elettiva a seguito di condanna irrevocabile per determinati reati - lungi dall'essere assimilabile alla destituzione di diritto del pubblico dipendente - ha carattere meramente ricognitivo dell'esistenza di una causa di ineleggibilita' sopravvenuta, cio' che non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorita', trattandosi di constatare il venir meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992 n. 16, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' nell'irrogazione delle sanzioni). - Sulla decadenza di diritto dalle cariche elettive, v. S. n. 118/1994; sulla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, v. S. nn. 971/1988, 197/1993; sulle finalita' della legge n. 16 del 1992, v. S. n. 407/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20718
Non irragionevolmente il legislatore ha accomunato nella decadenza automatica dalle cariche elettive i condannati per delitti di diversa gravita' (quali il peculato, la corruzione e la concussione, rispetto all'omissione di atti d'ufficio e all'abuso di ufficio), ma tutti connotati dal fatto di esser stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (Non fondatezza - sotto il profilo anzidetto - della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulle finalita' della l. n. 16 del 1992 (salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica, tutela della libera determinazione degli organi elettivi, buon andamento e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e sul loro rilievo costituzionale, v. S. nn. 407/1992, 197/1993, 118/1994, nonche' 218/1993 e 288/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20719
Nell'ipotesi di decadenza di diritto dalla carica elettiva per intervenuta condanna penale, il diritto di difesa dell'interessato e' ampiamente soddisfatto dalla possibilita' di impugnare innanzi al giudice il provvedimento che dichiara la decadenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20720
La norma che prevede la decadenza automatica dall'ufficio elettivo in conseguenza di condanna penale passata in giudicato, non lede il diritto del cittadino ad accedere e conservare le cariche elettive, giacche' l'esercizio di tale diritto e' condizionato al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali non irragionevolmente il legislatore ha incluso il non riportare condanne per reati di indubbio significato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-quinquies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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