Corte costituzionale
Sentenza n. 291/1994
Corte cost., sent. 13 luglio 1994, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/1994
- Data di deposito
- 13 luglio 1994
- Data di decisione
- 4 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, comma 9, decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20842
L'art. 66, nono comma, d.l. n. 331 del 1993, il quale impone alle regioni di adeguare, entro il 31 dicembre 1993 e con decorrenza dal 1 gennaio 1994, i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di assumere a proprio carico, in caso di inottemperanza, la differenza tra le somme da destinarsi alle opere per le I.A.C.P. e la quota dei mancati introiti, essendo stato sostituito, al terzo periodo, dalla legge di conversione n. 427 del 1993, con altra norma che non contiene alcun riferimento ad oneri residui da imputarsi ai bilanci regionali, e' venuto meno 'ex tunc'. Le censure di incostituzionalita' formulate al riguardo, pertanto - a parte che, il termine fissato per il detto adeguamento essendo successivo alla relativa legge di conversione, l'articolo in esame non ha prodotto effetti - non hanno piu' ragion d'essere. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 66, nono comma, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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