Corte costituzionale
Sentenza n. 272/1994
Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:272
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 20761
Il regime della ritenuta a titolo d'imposta, sostitutiva di Irpef ed Ilor, la quale si applica con aliquota proporzionale, unica, sul reddito cui si riferisce - che quindi non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto e' titolare - ha carattere derogatorio in un sistema d'imposizione diretta, fondata su imposte personali, e la scelta di tale regime, che si pone come eccezione alla regola generale (come tale non assumibile quale valido 'tertium comparationis', se non in presenza delle medesime ragioni giustificatrici del trattamento derogatorio), costituisce espressione di una discrezionalita' legislativa non censurabile, se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Nella specie non e' irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a ritenuta a titolo di imposta i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone (ma per queste ultime soltanto fino all'entrata in vigore dell'art. 32 d.l. n. 69 del 1989 conv. in l. n. 154 del 1989), escludendo invece tale regime, in favore di quello piu' gravoso della ritenuta d'acconto, per societa' di capitali ed enti, anche se non esercenti attivita' commerciali: cio' si desume dallo stesso confronto tra le suddette categorie di contribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonche' dalla differente natura delle due imposte, Irpef ed Irpeg, ed infine dall'elevato numero di partite reddituali, spesso di importo esiguo, relativamente ai soli redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche, difficilmente colpibili anche in considerazione dell'anonimato dei percettori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Su altre ipotesi di legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa in materia tributaria, v. S. nn. 143/1992, 494/1991 nonche' O. nn. 113/1989, 28/1988 e 543/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20762
L'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede per gli enti non commerciali ai fini dell'I.R.PE.G. una ritenuta a titolo di acconto sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari, in misura piu' gravosa rispetto a quanto stabilito, con il regime della ritenuta a titolo di imposta, per le persone fisiche e per le societa' di persone, non viola l'art. 53 Cost., poiche' tale precetto e' compiutamente realizzato attraverso il sistema della ritenuta di acconto, calcolata su di un reddito effettivamente percepito, e poi riferita all'imposta sul reddito complessivo del contribuente, ed e' effettivamente garantito, come gia' rilevato dalla Corte, sia sotto il profilo del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sia sotto quello della progressivita' dell'imposizione tributaria, cui invece - come gia' rilevato dalla Corte - non si ispira l'eccezionale regime della ritenuta a titolo di imposta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Sui principi richiamati riguardo alla progressivita' dell'imposizione tributaria, v. S. n. 44/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20763
Dall'art. 9, secondo comma, della legge delega n. 825 del 1971 non si evince il criterio direttivo - come inesattamente ritenuto dal giudice 'a quo' - secondo cui si sarebbero dovuti assoggettare alle medesime modalita' di tassazione, in relazione alla percezione di redditi di capitale, sia le persone fisiche che gli enti non commerciali. Anzi, in conformita' del criterio direttivo di cui al n. 3 dello stesso art. 9, che prevede solo per i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da "obbligazioni e titoli similari" l'assoggettamento ad una ritenuta di imposta sostitutiva di Irpef ed Ilor, l'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ha quindi previsto la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari per le persone fisiche e per le societa' di persone, disponendo per gli enti non commerciali ai fini dell'I.r.pe.g. una ritenuta a titolo di acconto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 9, legge 9 ottobre 1971, n. 825 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 22776
In una questione di legittimita' costituzionale formulata in riferimento al principio di eguaglianza, una norma che si ponga come eccezione ad una regola generale non e' assumibile quale valido 'tertium comparationis' se non in presenza delle medesime ragioni giustificatrici del trattamento derogatorio. - Per un riferimento a tale principio v. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, della legge sopra menzionata, sollevata in riferimento agli artt. 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari con la detta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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