Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1994

Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 15, comma 3, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 20857

In ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297, non comporta carenza di motivazione sulla rilevanza, il fatto che il giudice 'a quo' non abbia precisato quale sarebbe stato l'importo della pensione liquidabile, senza considerare il periodo di contribuzione come salariato agricolo del dante causa, poiche' lo stesso giudice ha dato conto di aver accertato la notevole superiorita' di tale importo rispetto a quello effettivamente liquidato. Del resto, posto che la questione all'esame della Corte riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico al raggiungimento dell'eta' pensionabile, e non il momento di maturazione di quest'ultimo, costituisce circostanza del tutto estranea ai termini della questione che l' interessato, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di risparmio, non avesse ancora raggiunto l'eta' pensionabile. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in relazione alla richiamata questione). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20858

Posta la discrezionalita' del legislatore nell'operare scelte in ordine alla individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, risulta palesemente contrario al principio di razionalita' - implicante l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' - che dall'applicazione del meccanismo previsto dal sistema previdenziale per la determinazione di tale retribuzione, il quale stabilisce che questa sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite durante il rapporto di lavoro (oppure corrispondenti o a periodi riconosciuti figurativamente o a eventuale contribuzione volontaria), risultante - per una presunzione di maggior favore verso il lavoratore - dal solo ultimo periodo lavorativo di 260 settimane, consegua, nel caso in cui in tale lasso di tempo debbano venire ricompresi periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore alla contribuzione precedente (e non utili per l'anzianita' contributiva minima) una diminuzione del trattamento pensionistico del soggetto rispetto a quello che gli sarebbe spettato se non avesse dovuto effettuare dette diverse contribuzioni. Oltre che irragionevole e ingiusto, il verificarsi di una tale eventualita' incide sul principio di proporzionalita' tra pensione e quantita' e qualita' di lavoro prestato e sulla garanzia previdenziale, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38, Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l' art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attivita' lavorativa, meno retribuita da parte del lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell' eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima. - V. sull'argomento le precedenti sentenze di illegittimita' n. 307/1989 e 428/1992, accomunate alla presente da identica 'ratio decidendi'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20859

Alla luce della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3, l. n. 297 del 1982, e' da ritenersi superata la censura che il giudice 'a quo' ha prospettato in ordine all' art. 15, terzo comma, l. n. 153 del 1969, per il fatto che tale norma prevede una integrazione contributiva figurativa anche nei casi in cui essa comporti un pregiudizio per il lavoratore sotto il profilo del trattamento pensionistico, senza limitarsi a rendere possibile l'utilizzazione di tali contributi solo in caso di risultato piu' favorevole per il lavoratore stesso. Puo', tuttavia, essere ricordato che, in ossequio al principio di solidarieta', non e' necessario, per la legittimita' costituzionale dell'obbligo contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, l. 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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