Corte costituzionale
Sentenza n. 254/1994
Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, comma 2, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 22, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 21, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 20753
Posto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 60, nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione 'nominatim' delle singole fattispecie di reato, ha tra l'altro richiamato i precetti di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la natura tassativa dell'elenco, in assenza di richiami generali e 'ratione materiae', non ha consentito di includere, nel sistema preclusivo delle sanzioni sostitutive, fattispecie di reato sopravvenute (di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 25, 26 e 27, al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, art, 15, secondo comma, successivamente abrogato dal decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133), che, mentre, da un lato, per campo di materia, presentano caratteristiche identiche (la tutela dell'ambiente da attivita' di inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un giudizio di valore ancor piu' negativo (sotto il profilo sanzionatorio) rispetto a quello formulato relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Cio' da' vita ad un sistema assolutamente squilibrato, rendendo arbitrario, stante il carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive, il trattamento preclusivo soltanto per le citate fattispecie della legge n. 319/1976. Conseguentemente, pur non venendo in considerazione l'intrinseca irrazionalita' del divieto, sicuramente congruo in relazione all'assetto normativo presente al momento della entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica materia della tutela dell'inquinamento, l'art. 60, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, per la sua sopravvenuta irragionevolezza, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - risultando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' - nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Richiamandosi al tempo stesso l'attenzione del legislatore sulla esigenza di un piu' puntuale coordinamento, in materia, del regime dei divieti. - Cfr. S. n. 249/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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