Corte costituzionale

Sentenza n. 253/1994

Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
253/1994
Data di deposito
23 giugno 1994
Data di decisione
20 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:253

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20734

Come la Corte ha gia' avuto occasione di notare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. la disponibilita' di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettivita' della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina che assicuri i requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al 'sistema' costituito dagli artt. 3 e 24 Cost., in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione e di posizione delle parti nell'esercizio dei rispettivi diritti. In un processo come quello civile, in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost., implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. L'equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarita' di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparita' delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata) e' inoltre in rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 Cost., si' che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilita' di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo. - In tema di provvedimenti d'urgenza S. n. 190/1985; con riferimento alla legittimita' di una disciplina processuale differenziata tra le parti, S. n. 134/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20735

Alla luce dei principi che debbono necessariamente informare il processo civile, quali quelli di piena uguaglianza della parti dinanzi al giudice e di equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti medesime, la mancata previsione della 'revisio prioris instantiae', in cui si concreta il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilita' di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e cio' senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Invero il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; ne' vi e' possibilita' logica di ritenere 'a priori' piu' probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; ne' infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo 'status quo', cio' essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilita' dei soli provvedimenti di accoglimento non puo' nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilita' dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacche' tra i rimedi della reclamabilita' e della riproponibilita' non vi e' rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, si' che la disponibilita' del secondo rimedio non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo. Conseguentemente l'art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura riferita all'art. 101 Cost. -, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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