Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1994

Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/1994
Data di deposito
10 giugno 1994
Data di decisione
6 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 299 del 7 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 20749

L'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980 n. 153), secondo cui nell'indennita' premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.n.a.d.e.l. cessati dal servizio nel periodo dall'1 giugno 1982 al 31 maggio 1983 e' computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982 (in particolare la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanto sono i mesi intercorsi tra il I giugno 1982 e la data del collocamento a riposo), non lede il principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento sia rispetto ai dipendenti privati, poiche' anche per questi ultimi l'art. 5 della legge n. 297 del 182 ha previsto che l'inserimento delle quote "congelate" dell'indennita' di contingenza nel computo del trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale, sia rispetto ai dipendenti pubblici, per i quali fino alla legge 29 gennaio 1994 n. 87 l'indennita' integrativa speciale era esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto, rendendola tale legge computabile solo a partire dal 1984. Non puo' inoltre contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore. Ne' infine l'argomento, secondo cui la Corte di cassazione avrebbe dato una interpretazione della norma impugnata diversa da quella contenuta nella sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale, e' conferente, non prospettandosi profili direttamente riguardanti la legittimita' costituzionale della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299). - S. nn. 243/1993, 182/1988 e 236/1986. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20750

Posto che secondo l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980 n. 153) nell'indennita' premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.n.a.d.e.l. cessati dal servizio nel periodo dall'1 giugno 1982 al 31 maggio 1983 e' computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982 (in particolare la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorsi tra il I giugno 1982 e la data del collocamento a riposo), la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., secondo la quale tale norma esclude dal calcolo di un trattamento di natura previdenziale una componente del trattamento economico, quale l'indennita' integrativa speciale, che ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della capacita' di acquisto della moneta e quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalita' tra il valore reale del lavoro ed il valore reale della moneta, e' prospettata in termini generali, tali da trascendere la situazione di coloro che sono stati collocati a riposo nei dodici mesi successivi al I giugno 1982. Peraltro, la Corte ha gia' statuito che una esclusione limitata nel tempo dell'indennita' di contingenza dal computo del trattamento di fine rapporto non arreca offesa in misura censurabile ai suddetti parametri costituzionali, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 12 del 1977, al quale la norma impugnata fa rinvio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299). - S. n. 142/1980. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con ordinanza dell'11 giugno 1992 (r.o. n. 691 del 1992);

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 per contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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