Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1994
Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1994
- Data di deposito
- 10 giugno 1994
- Data di decisione
- 6 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
- art. 11, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 20706
Non contrasta con i criteri di salvaguardia del buon andamento della p.a. e di congruita' dei requisiti concorsuali, posti a limite della discrezionalita' legislativa spettante alle regioni in materia di ammissione ai concorsi e di progressione in carriera, l'art. 11, primo e secondo comma, della l. reg. Lombardia n. 60 del 1984, che nei concorsi pubblici per l'accesso a qualifiche funzionali, prevede una riserva di posti (pari al 50% di quelli messi a concorso) a favore del proprio personale di ruolo, il quale appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianita' quinquennale di servizio effettivo in essa e con titolo di studio stabilito per l'accesso alla medesima oppure sia in possesso del titolo di studio richiesto per il concorso pubblico (nella specie: diploma di laurea), indipendentemente dall'anzianita' di servizio. Tale riserva, infatti, non presenta caratteri di manifesta irragionevolezza, poiche' si prescinde dal titolo di studio necessario al concorso pubblico solo per chi possiede il requisito dell'anzianita' e si prescinde da quest'ultima solo per chi abbia tale titolo. Tantomeno e' censurabile che per la prima categoria di dipendenti regionali si sia voluta valorizzare ed apprezzare l'anzianita' di servizio se, per di piu', acquisita nella qualifica inferiore, in quanto significativa di meritevole esperienza all'interno dell'amministrazione, e cio' anche in relazione alla circostanza che nella qualifica funzionale inferiore sono presenti - ex art. 3, l. reg. n. 10 del 1987 e delib. cons. reg. del 29 luglio 1987 - figure professionali corrispondenti a quelle superiori: del resto, i beneficiari in questione risultano comunque sottoposti all'obbligo del superamento delle prove concorsuali, il che esclude il pregiudizio per la qualita' della selezione concorsuale ed altresi' la configurabilita' di una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei concorrenti 'esterni'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. reg. della Lombardia 29 novembre 1984, n. 60). - Per riferimenti, sulla consolidata giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e requisiti concorsuali, v., fra le altre, S. nn. 51/1994, 331/1988, 964/1988 e 81/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20707
Posto che spetta all'autonomia legislativa delle regioni un margine di variabilita' rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, costituisce espressione di un apprezzamento non irragionevole del legislatore regionale la disposizione di cui all'art. 11, primo e secondo comma, l. reg. Lombardia n. 60 del 1984, relativamente alla parte che, nei concorsi pubblici per l'accesso a qualifiche funzionali, fissa la riserva dei posti a favore del personale di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, nella misura del 50% di quelli messi a concorso. Percio', quantunque sussista qualche perplessita' in relazione alle percentuali piu' modeste stabilite in materia dalla legge statale n. 312 del 1980 (30% per le qualifiche dalla quarta in su e 50% solo per la prima e la seconda) la norma in questione non supera i limiti della competenza della Regione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 11, primo e secondo comma, l. reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60). - V. massima A. red.: A.M.M. rev. S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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