Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1994

Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/1994
Data di deposito
10 giugno 1994
Data di decisione
6 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 5, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
  • legge n. 400 del 29 ottobre 1987
  • legge n. 460 del 9 aprile 1931
  • art. 1, decreto-legge n. 36 del 25 gennaio 1931
  • art. 1, regio decreto legge n. 36 del 25 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 20729

E' inammissibile l'atto di costituzione della parte nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, quando l'atto viene depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20730

Come in piu' occasioni affermato dalla Corte, l'istituto dell'arbitrato non e' costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volonta' delle parti: soltanto in tali circostanze, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Pertanto, poiche' in materia di revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni il rinvio delle relative controversie ad una commissione arbitrale stabilita per legge e' operato direttamente dalla legge medesima, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24 Cost., l'art. 18, quinto comma, del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987 n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 conv., in l. 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18. - Sull'istituto dell'arbitrato: S nn. 206/1994 e 49/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20731

In seguito alla pronuncia della Corte con cui e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, e quindi non piu' applicabile, ;'art. 18, quinto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460), la questione sollevata, nei confronti del citato art. 1, riguardo alla composizione della commissione, non ha piu' ragion d'essere. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze