Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1994

Corte cost., sent. 8 giugno 1994, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:225

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20782

Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'eta' pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilita'), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'eta' pensionabile e ne implica la nullita' (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneita' a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di eta' ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23105

Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'effetto preclusivo previsto, in forza del principio del 'ne bis in idem', dall'art. 24, secondo comma, legge n. 87 del 1953, alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, deve ritenersi operante soltanto allorche' risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalita' dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'). (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, e 10 della legge 26 febbraio 1966, n. 604, riguardo ai limiti entro i quali puo' ritenersi consentito il licenziamento del dirigente che abbia optato per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'eta' pensionabile, la Corte, non ricorrendo le su richiamate condizioni, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti, in base all'assunto che la questione in oggetto sarebbe gia' stata sollevata nel corso dello stesso giudizio e dalla Corte gia' esaminata nella sentenza n. 309 del 1992). - Nello stesso senso, S. nn. 257/1991 e 55/1968. Con riferimento alla fattispecie, v. S. n. 309/1992, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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