Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1994
Corte cost., sent. 26 maggio 1994, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1994
- Data di deposito
- 26 maggio 1994
- Data di decisione
- 12 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 238, comma 1, codice di procedura penale
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20892
Secondo una 'ratio decidendi' identica a quella che e' a base della sentenza n. 181 del 1994 - pronunciata, riguardo alla non utilizzabilita', nel dibattimento, delle prove assunte in incidente probatorio nello stesso processo, nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, sull'art. 403 cod. proc. pen. - la disposizione dell'art. 238, primo comma, st. cod., nel testo novellato dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) in virtu' della quale, anche senza il consenso delle parti - richiesto invece nel testo originario dell'articolo - e' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, se si tratta di prove (nella specie, perizia) assunte in incidente probatorio, va interpretata in un senso che la ancori all'osservanza della "salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa", con la conseguenza che la stessa, in tanto potra' ricevere applicazione, pure di fronte ad una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei cui confronti la prova dovra' essere utilizzata, non essendo stati raggiunti da indizi di colpevolezza, non potessero ancora assumere, al momento dell'incidente probatorio, la qualita' di persone sottoposte alle indagini. Cosi' interpretata, la norma non lede i parametri in riferimento ai quali e' stata censurata dal giudice 'a quo', non potendo certo affermarsi l'irragionevolezza di una diversita' di trattamento fra colui che abbia assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini e colui che, invece, non sia stato ancora come tale identificato, e non potendo l'anche invocato diritto di difesa - secondo la costante giurisprudenza della Corte - riferirsi a un soggetto che non sia stato raggiunto da indizi di responsabilita'. Va comunque rimarcato che la qualita' di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti, e che non possono certo ritenersi preclusi ne' il diritto della parte di richiedere e di conseguire la rinnovazione della prova, ne' il potere del giudice di disporre, laddove la prova sia (come nel caso di specie) assumibile d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, pur in assenza di richiesta di parte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 238, primo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr., oltre a S. n. 181/1994 (gia' citata nel testo), S. nn. 559/1990, 74/1991, 436/1990, 254/1992 e 241/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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