Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1994
Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1994
- Data di deposito
- 19 maggio 1994
- Data di decisione
- 11 maggio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:190
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 282 del 4 agosto 1989
- art. 14, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 230 del 14 giugno 1989
- art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 2-ter, comma 5, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 20545
La questione di costituzionalita' sollevata denunciando l'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale che, in caso di confisca a favore dello Stato di beni dell'indiziato mafioso, consentano ai creditori - per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del prevenuto - di conservare sui beni confiscati la garanzia patrimoniale dei loro crediti, mira ad una pronuncia additiva cui non corrisponde una soluzione obbligata, ma una pluralita' di possibili interventi variamente articolati, vuoi sul piano strettamente processuale (concedendo ai creditori di agire nell'ambito del procedimento di prevenzione e/o della procedura fallimentare), vuoi sul piano sostanziale (rendendo la confisca inopponibile ai creditori ovvero contrapponendo ad essa altri fatti giuridici), onde il risultato additivo richiesto esula dal potere decisorio della Corte, implicando discrezionalita' legislativa. (Inammissibilita' - alla stregua della sua prospettazione - della questione di costituzionalita' dell'art. 2 ter, comma quinto, L. n. 575 del 1965, come modificato e integrato dall'art. 14, L. n. 646 del 1982, nonche' dello stesso art. 2 ter, comma terzo, L. n. 575 cit., e dell'art. 4, d.l. n. 230 del 1989, convertito in L. n. 282 del 1989). - Su questione analoga (risolta, invece, nel senso della manifesta inammissibilita' per indeterminatezza dell' oggetto e genericita' nell'indicazione delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati), v. O. n. 455/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2-ter, quinto comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato ed integrato dell'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, nonché dello stesso art. 2-ter, terzo comma, legge 1965 n. 575 e dell'art. 4 del d.-l. 1989 n. 230 convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 1965 n. 575), sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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