Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1994
Corte cost., sent. 16 maggio 1994, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1994
- Data di deposito
- 16 maggio 1994
- Data di decisione
- 9 maggio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 3, lett. f), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 78, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 20343
Nel disporre che gli impianti tecnologici da realizzare al servizio di edifici gia' esistenti in zone sottoposte a vincolo paesistico o di interesse storico non siano soggetti a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione, la normativa urbanistica regionale non si pone in contrasto con quella di fonte statale, giacche' quest'ultima - contrariamente al presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente - assoggetta i suddetti impianti ad autorizzazione pur se riguardino aree sottoposte a vincoli particolari, salvo in tal caso escludere - a garanzia di un'effettiva valutazione degli interessi paesaggistici e ambientali eventualmente coinvolti - la formazione del cd. "silenzio assenso", con conseguente necessita' di un esplicito provvedimento autorizzativo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 78, comma primo, e 68, comma terzo, lett. f), della L. Reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 116 Cost., nonche' all'art. 4 dello Statuto speciale). - v. S. n. 100/1994 (concernente la medesima legge regionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze