Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1994
Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1994
- Data di deposito
- 5 maggio 1994
- Data di decisione
- 27 aprile 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 20544
L'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e loro familiari coadiutori, nella parte in cui non considera come familiari, agli effetti della legge stessa, gli affini entro il secondo grado, crea in danno di costoro una discriminazione che - dopo l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. - risulta ormai priva di adeguata 'ratio' giustificatrice e lesiva del diritto alla tutela previdenziale. Anche nel settore 'de quo', infatti, la tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire la scelta di prestare la propria attivita' lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione, oltretutto, del valore di cui all'art. 31, primo comma, Cost., fermo restando che - come la Corte ha gia' rilevato - il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, primo comma, cod.civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.. L'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966, va percio' dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Sulla illegittimita' costituzionale della esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, e in particolare dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, S. nn. 485/1992 e 476/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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