Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1994

Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1994
Data di deposito
5 maggio 1994
Data di decisione
27 aprile 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 20544

L'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e loro familiari coadiutori, nella parte in cui non considera come familiari, agli effetti della legge stessa, gli affini entro il secondo grado, crea in danno di costoro una discriminazione che - dopo l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. - risulta ormai priva di adeguata 'ratio' giustificatrice e lesiva del diritto alla tutela previdenziale. Anche nel settore 'de quo', infatti, la tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire la scelta di prestare la propria attivita' lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione, oltretutto, del valore di cui all'art. 31, primo comma, Cost., fermo restando che - come la Corte ha gia' rilevato - il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, primo comma, cod.civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.. L'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966, va percio' dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Sulla illegittimita' costituzionale della esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, e in particolare dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, S. nn. 485/1992 e 476/1987. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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