Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1994
Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1994
- Data di deposito
- 5 maggio 1994
- Data di decisione
- 27 aprile 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:169
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 4, comma 3, lett. b), legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 4, comma 3, lett. d), legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 4, comma 6, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 4, comma 8, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 6, comma 4, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 6, comma 2, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 6, comma 3, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 8, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 11, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 4, decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993
- art. 14, lett. f), statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- legge n. 493 del 4 dicembre 1993
- legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 5, Costituzione
- art. 25, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 14, lett. f), r, statuto regione Sicilia
- art. 45, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Massime
Massima n. 20646
Con gli artt. 2 e 3 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, il legislatore regionale - nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia urbanistica - ha esteso l'istituto del silenzio-assenso alle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie e dei certificati di abitabilita', agibilita' e conformita', a condizione che sia asseverata l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche, sanitarie e di sicurezza, e salvo il potere della p.a. di annullare o revocare l'assenso in esito agli accertamenti successivi; tale disciplina realizza un adeguato bilanciamento fra le istanze del cittadino e le esigenze di rispetto della normativa urbanistica, e non viola quindi il principio di buon andamento della p.a. (sotto il profilo della ragionevolezza della previsione), ne' contrasta con i generali principi della legislazione statale e regionale, atteso che il silenzio-assenso e' contemplato in via generale dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 20, L. n. 241 del 1990), e che non puo' qualificarsi come norma di principio, 'in subiecta materia', la recente disposizione statale (applicabile soltanto in assenza di legislazione regionale) che introduce la figura di un commissario 'ad acta' per l'adozione del provvedimento concessorio. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost., ed all'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale, in relazione all'art. 4 del d.l. n. 398 del 1993, nel testo emendato dalla legge di conversione n. 493 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20647
L'art. 4, comma secondo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, prevedendo che il Sindaco possa concedere al responsabile dell'abuso edilizio e al suo nucleo familiare il diritto di abitazione sull'opera abusiva gia' adibita a dimora abituale e principale di essi, non soltanto espressamente presuppone l'avvenuta acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale (ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della l. n. 47 del 1985) ma - alla stregua di un'interpretazione conforme a Costituzione - configura l'atto di concessione come provvedimento discrezionale sia nell''an' che nel 'quid', diretto a soddisfare l'esigenza abitativa primaria, riferibile a chi non ha altra casa e nei limiti della necesita' di assicurare un livello di vita almeno "dignitosa": con la conseguenza che il beneficio non e' attribuibile agli aventi causa del responsabile dell'abuso ne' a favore di societa' o imprese, e neppure puo' riguardare abitazioni di lusso o "seconde case". Cosi' interpretata, la disposizione regionale opera quindi un bilanciamento non irrazionale tra l'esigenza di disciplinare l'abusivismo edilizio e quella (di rilievo costituzionale) di assicurare un'abitazione ai bisognosi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 9 e 97 Cost., ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. n. 47 del 1985). - Sul rilievo costituzionale dell'esigenza di assicurare un'abitazione ai bisognosi, v. S. n. 49/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20648
L'art. 4, comma terzo, lett. b), della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993 - indicando, come termine di ultimazione delle opere abusive per le quali puo' essere concesso il diritto di abitazione ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", una data (30 settembre 1993) successiva a quella (23 marzo 1992) in cui era stata presentata la proposta di legge che introduce il beneficio - si risolve in un arbitrario incentivo all'abusivismo, giacche' irrazionalmente finisce col "premiare" coloro che abbiano realizzato l'abusivo manufatto proprio confidando nell'approvazione della proposta ormai nota. Detta norma e' percio' costituzionalmente illegittima nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20649
La concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive - prevista, in favore di coloro che le abbiano realizzate "per necessita'", dall'art. 4 della L. Reg. Sicilia approvata il 14 ottobre 1993 - non puo' essere subordinata al pagamento di una semplice "indennita' ragguagliata agli oneri di urbanizzazione", ma deve avere un corrispettivo non irrisorio, adeguato al valore del diritto reale parziario che un proprietario costituisca, non a titolo gratuito, sul proprio bene; e cio' tanto piu', in considerazione del fatto che l'immobile abusivo rientra nel patrimonio indisponibile del Comune e che il diritto di abitazione puo' comprimere la proprieta' comunale per lunghissimo tempo. Pertanto, il comma terzo, lett. d), dell'art. 4 cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20650
L'art. 4, comma sesto, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 - il quale delega al Presidente della Regione il potere di fissare "condizioni, modalita' ed obblighi per l'esercizio, decadenza e recesso del diritto di abitazione" concesso ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", e al tempo stesso assoggetta tale potere ai limiti derivanti dalle norme del codice civile indicate nel comma secondo s.a. - e' palesemente incongruo e irrazionale, giacche' il richiamato secondo comma esclude l'assoggettamento del diritto di abitazione ad obblighi e condizioni ulteriori o diversi da quelli previsti dagli artt. 1022, 1023, 1024 e 1025 cod. civ., e perche' la previsione del "recesso" configurerebbe un modo di estinzione del diritto reale del tutto estraneo alla normativa codicistica, la quale verrebbe inammissibilmente modificata dal decreto delegato regionale. Pertanto, l'art. 4, comma sesto, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20651
L'art. 4, comma ottavo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, disponendo che la presentazione della domanda di concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive acquisite al patrimonio indisponibile del Comune determina la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso per la repressione dell'abusivismo, e' finalizzato a consentire l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento della domanda, mentre non incide sulle procedure giudiziarie pendenti (di cui e' espressamente fatta salva la prosecuzione), sicche' deve escludersi l'ipotizzata interferenza regionale in materia penale, essendo la sospensione limitata ai procedimenti di competenza della Regione. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, ed agli artt. 3, 5, 9 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20652
L'art. 6 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, nell'introdurre criteri piu' restrittivi per gli insediamenti manifatturieri nelle zone destinate a verde agricolo, prevede che - per gli immobili legittimamente edificati in zone agricole sotto il vigore della normativa precedente e non piu' utilmente destinabili alle finalita' economiche originarie - i Comuni possano autorizzare il mutamento di destinazione d'uso (escluse le utilizzazioni abitative, alberghiere o ricettive) in base ad una previa valutazione di compatibilita' della nuova destinazione con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, tra i quali e' evidentemente compreso il rispetto degli standards urbanistici; in tal modo, la norma regionale non fa che ribadire una facolta' gia' riservata ai Comuni dall'art. 25 della L. n. 47 del 1985, il quale subordina il regime di autorizzazione dei mutamenti di destinazione senza il concorso di opere edilizie a preventive valutazioni d'ordine urbanistico in sede di pianificazione comunale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, l. reg. cit., in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale ed in relazione alla l. n. 47 del 1985). - Per l'esegesi dell'art. 25, L. n. 47 del 1985, v. S. n. 73/1991; per la qualificazione di esso come norma principio, v. S. n. 498/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20653
L'art. 8 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 va interpretato in conformita' ai principi costituzionali, nel senso che il rispetto della cubatura esistente - necessario per il previsto rilascio del certificato di abitabilita' in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari - costituisce limite all'autorizzazione del mutamento di destinazione ove tale cubatura non sia stata realizzata lecitamente, e che l'incremento di volumetria abitativa conseguita dal privato grazie all'autorizzazione deve necessariamente essere oneroso, comportando un adeguamento degli oneri finanziari dovuti al Comune. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost. ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. 28 febbraio 1985 n. 47). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20654
L'art. 7, comma terzo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, non dispone una sanatoria generale dei contratti di fornitura di servizi pubblici ad immobili abusivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, bensi' va interpretato nel senso che tali utenze sono escluse dalla retroattiva applicazione della nuova e piu' rigorosa disciplina prevista dai primi due commi del medesimo art. 7, restando peraltro assoggettati al previgente regime 'ex' art. 45 della L. n. 47 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. n. 47 del 1985 ). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20655
L'art. 11 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, demandando ad un successivo regolamento del Presidente della Regione la determinazione dei compensi spettanti ai progettisti per la redazione o revisione dei piani urbanistici, non implica alcuna lesione attuale dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., essendo implicito che la delega - conferita in presenza di una competenza legislativa esclusiva - dovra' essere esercitata nel rispetto delle tariffe professionali e tenendo conto degli eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni statali vigenti; e cio' a prescindere dalla qualificazione (in termini di norma principio o meno) dell'art. 5 della L. 2 marzo 1949, n. 143 e dal fatto che quest'ultimo si limita ad affermare che gli onorari 'in subiecta materia' sono stabiliti a discrezione del professionista. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 11, l. reg. cit., approvata il 14 ottobre 1993, nella parte in cui sostituisce l'art. 25, comma settimo, della legge regionale n. 71 del 1978). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, lettera b) nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992, e lettera d) nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione, nonché comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 (disegno di legge n. 524, 249, 324, 343 e 545) recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti";
Dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, terzo comma, e 8 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 14, lettera f), dello statuto speciale della regione Sicilia ed in riferimento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6, secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 11 - sostitutivo dell'art. 25, settimo comma, della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 -, nonché dei restanti commi dell'art. 4 della stessa legge, sollevate dal Commissario in riferimento ai medesimi parametri ed in relazione all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, ed all'art. 45 della citata legge n. 47 del 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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