Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1994

Corte cost., sent. 28 aprile 1994, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1994
Data di deposito
28 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 360 del 8 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20537

L'accordare, nell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, una speciale tutela ai centri storici di Venezia e Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio degli immobili ad uso abitativo, per tre anni, e' scelta priva d'irrazionalita', poiche' il legislatore, privilegiando la popolazione residente in zone soggette e degrado edilizio, e tuttavia di grande pregio artistico, si e' proposto di diluire nel tempo l'abbandono degli immobili onde evitare l'impoverimento culturale e la perdita delle caratteristiche tradizionali di tali zone. La 'ratio legis' rinvenibile nella specificita' di tale situazione, esclude quindi l'asserito 'vulnus' all'art. 42 Cost., data anche l'eccezionalita' e la temporaneita' dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la tutela della proprieta' e quella dei valori del patrimonio artistico,e tra gli interessi dei conduttori e quelli dei locatari, per i quali sono fatti salvi i "casi di documentate necessita' per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli" (oltre a quelli di cui all'art. 4, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551). E poiche' la contestata limitazione dell'azione esecutiva, in quanto strumentale a tale bilanciamento e semplice riflesso della volonta' legislativa, incide sul piano sostanziale degli interessi, e' da escludersi che essa possa risolversi nella anche denunciata violazione dell'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 42 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 8 novembre 1991, n. 360, 'in parte qua'). red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20538

La valutazione del legislatore, nel sottrarre, nell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, alla disposta sospensione triennale dell'esecuzione dei titoli di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nei centri storici di Venezia e Chioggia, soltanto i "casi di documentate necessita' del locatore" di disporre dell'immobile "per abitazione propria, del coniuge o dei figli", esprime un giudizio di meritevolezza - dando prevalenza ai diritti della persona umana e della famiglia - gia' sotteso alla legislazione vincolistica e successivamente tradottosi, proprio con riguardo alla fase esecutiva dei titoli di rilascio, nell'art. 3, comma terzo, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61. Si spiega e si giustifica percio', di fronte al principio di eguaglianza, la mancata estensione della deroga - trattandosi di situazioni incentrate su esigenze diverse e piu' limitate - alle societa'-persone giuridiche, per fini residenziali del loro dipendenti, e all'ipotesi di utilizzo dell'immobile da parte del locatore per soddisfare "esigenze abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo." (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 8 novembre 1991, n. 360, 'in parte qua'). red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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