Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1994
Corte cost., sent. 28 aprile 1994, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1994
- Data di deposito
- 28 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 59, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 20536
Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono gia' state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' - il trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma". La decisione adottata risponde altresi' all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneita' di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, gia' citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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