Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 231, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- avviso di rettifica in G.U. di atto legislativo n. 32 del 9 febbraio 1993
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 marzo 1986
Massime
Massima n. 20269
L'errore materiale occorso nell'ordinanza di rimessione - costituito, nella specie, dall'inesatta indicazione del testo normativo risultante a seguito di avviso di rettifica pubblicato in G.U. - non comporta inammissibilita' della questione sollevata, se, come nel caso, risulti comunque chiaro il senso complessivo dell'ordinanza di rimessione e siano esattamente percepibili i termini della questione stessa. (Reiezione di un'eccezione di irrilevanza proposta dall'Avvocatura dello Stato). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20270
La rettifica di un atto legislativo gia' pubblicato - compiuta ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217 - costituisce lo strumento previsto dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi, ma in nessun caso puo' dar luogo ad atti qualificabili come aventi valore di legge; percio', l'avviso di rettifica e' inidoneo a radicare la competenza della Corte costituzionale quale giudice delle leggi e degli atti aventi valore di legge. - V. anche la successiva massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20271
La correzione al testo dell'art. 231 del nuovo codice della strada apportata dal successivo avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993 n. 32, concerne un errore verificatosi non gia' nel momento della formazione dell'atto legislativo, ma in quello della sua comunicazione, in guisa che il testo originariamente pubblicato presentava una difformita' rispetto alla disposizione effettivamente deliberata dal Consiglio dei ministri, tale da dar luogo ad una "apparente", non voluta abrogazione dell'intera legge n. 615 del 1966, anziche' del solo Capo VI di essa. Percio', la questione di costituzionalita' prospettata sull'assunto che la correzione non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 217 del 1986, va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto effettivo non gia' il testo rettificato dall'art. 231 (cui formalmente e' riferita), bensi' l'avviso di rettifica pubblicato in G.U., il quale, in quanto atto privo di forza di legge, e' inidoneo a radicare la competenza del giudice delle leggi. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel testo risultante a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica su menzionato, sollevata in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 70 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20272
Di fronte al frequente uso di avvisi di rettifica di atti legislativi gia' pubblicati, la preoccupazione di salvaguardare il bene giuridico della certezza del diritto da presunte irregolarita' o illegittimita' puo' avere soddisfazione soltanto davanti ai giudici comuni di volta in volta competenti secondo le norme generali, mentre - in relazione ai suddetti avvisi - il sindacato della Corte costituzionale puo' essere attivato dai titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze suscettive di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1993, n. 32, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione, dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Arzignano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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