Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:147
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n. 59, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, n. 65, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 20527
La previsione, nell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., per cui, scaduto il termine di efficacia - di due mesi dall'inizio della loro esecuzione (art. 308, comma primo) - delle misure interdittive adottate, il giudice puo' disporne la rinnovazione solo se siano state disposte per esigenze probatorie (art. 274, lett. a) cod. proc. pen.) e non, invece, quando siano state disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)), non puo' dirsi irrazionale. Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, una assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se e' vero che, quando si tratta di misure dirette a soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facolta' di una reiterazione del provvedimento puo' trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa e' l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo rispetto alle quali - specie quando, come nella specie, la misura interdittiva consista nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cod. proc. pen.) - il coinvolgimento della competenza di altre autorita' ha richiesto una diversa ponderazione dei relativi interessi e quindi una disciplina volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti tra autorita' giudiziaria e autorita' amministrativa. Come dimostra, del resto, anche l'art. 293 cod. proc. pen., col richiedere che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva sia trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Cio' posto, e' chiaro che il problema - anche posto dal giudice rimettente - della eventuale incongruita' del termine di durata della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, implica scelte di politica legislativa riservate al legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Massima n. 20528
Nella censura mossa all'art. 308, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto, non consentendo la rinnovazione, anche dopo la scadenza del previsto bimestre di efficacia, delle misure interdittive (nella specie, della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)) puo' rendere necessaria l'applicazione, in luogo di esse - ove l'esigenza cautelare permanga - di una misura coercitiva, anche se sproporzionata, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 25 Cost.. I principi in questo enunciati, infatti, attenendo alla precostituzione del giudice e, piu' in generale, alla riserva di legge in materia di norme incriminatrici e di misure di sicurezza, non offrono dati normativi ai quali ricondurre la specifica problematica proposta dal giudice 'a quo', che e' quella di una restrizione della liberta' personale a suo parere non giustificata ed altrimenti evitabile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Massima n. 20529
Non puo' dirsi che l'art. 308, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto, non consentendo la rinnovazione, dopo la scadenza del previsto bimestre di efficacia, delle misure interdittive (nella specie, della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizio) disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)) puo' rendere necessaria l'applicazione, in luogo di esse - ove l'esigenza cautelare permanga - di una misura coercitiva anche se sproporzionata, sia viziato da eccesso di delega, per difformita' dal principio di adeguatezza stabilito in materia di misure cautelari, dalla legge n. 81 del 1987. I criteri di adeguatezza e proporzionalita' chiaramente enunciati nella direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge di delega, e compiutamente esplicati nell'art. 275 del codice, relativamente alle misure coercitive, devono infatti coniugarsi con quelli posti dalla direttiva n. 65 dello stesso art. 2, che, con specifico riguardo alle misure interdittive, ha espressamente contemplato la predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, ponendo cosi' un criterio di restrizione, dell'ambito di operativita' dell'istituto, giustamente utilizzato dal legislatore delegato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, nn. 59 e 65, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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