Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 24 gennaio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 20443
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., nei confronti della previsione, nell'art. 122, d.P.R. n. 1124 del 1965, di un termine di decadenza per la domanda dei superstiti, in caso di morte dell'assicurato, per ottenere la rendita, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti private in base all'assunto che, essendo nel caso la morte dell'assicurato conseguenza non di infortunio sul lavoro ma di malattia professionale (silicosi), il termine decadenziale non potrebbe essere invocato dall'I.N.A.I.L.. Invero, secondo l'art. 131 dello stesso testo unico, le disposizioni di questo concernenti gli infortuni si applicano anche per le malattie professionali, e pertanto, in mancanza di espresse deroghe, la disposizione impugnata, pur facendo riferimento agli infortuni, trova applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20444
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la previsione, ad opera dell'art. 122 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, di un termine di decadenza per la richiesta, da parte dei superstiti, delle prestazioni loro spettanti, e la sua concorrenza con quello di prescrizione previsto dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, appaiono non irragionevoli, in quanto giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia dalle esigenze di contemperamento dei contrapposti interessi dell'ente assicuratore (ad un ordinato e sollecito svolgersi del procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della pretesa) e dei superstiti (alla notizia del decesso ed al tempestivo avvio della pratica di accertamento e di liquidazione). E' anche da escludere che la disposizione in questione determini una disparita' di trattamento in danno dei superstiti rispetto al diretto assicurato - per il quale dagli artt. 52 e 53 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 sono ugualmente previsti termini di decadenza - o sotto il profilo di una sua presunta operativita' nel solo caso di decesso del diretto assicurato dopo la costituzione della rendita, poiche' il successivo art. 122, nel prevedere l'onere dell'I.N.A.I.L. di dare comunicazione agli interessati della morte del loro dante causa quando l'evento si verifichi nel corso delle procedure amministrative strumentali all'accertamento del diritto alla rendita, presuppone l'applicabilita' del termine anche in tale ipotesi. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20445
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che la domanda dei superstiti per ottenere la rendita debba essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data della morte dell'assicurato, la ordinanza con cui l'incidente e' stato promosso, ancorche' si sia riportata parzialmente ai motivi addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 circa il termine di un mese previsto dal vecchio ordinamento, contiene una piu' che ampia motivazione circa la rilevanza teorica e pratica della asserita incongruita' del termine. Va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dalla difesa dell'I.N.A.I.L.. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20446
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va riconosciuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore avvenuto dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre, nel termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione, la domanda della prestazione loro spettante nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 dello stesso d.P.R.. Per ragioni in parte (con esclusione, cioe', dei rilievi in ordine alla durata del termine) coincidenti con quelle risultanti dalla sentenza n. 85 del 1968 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, secondo cui la domanda diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio entro un mese dalla morte) ed altresi' per l'incoerenza che si determina fra la disciplina della detta ipotesi e quella risultante dall'art. 123, che prevede siffatto onere di comunicazione per l'istituto, nei casi di decesso del diretto assicurato nel corso del procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto alla prestazione o durante l'erogazione della rendita per inabilita' temporanea, deve infatti ritenersi che la disposizione impugnata, 'in parte qua', si pone in insanabile contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 Cost.. - S. n. 85/1968, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze