Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1994

Corte cost., sent. 7 aprile 1994, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1994
Data di deposito
7 aprile 1994
Data di decisione
24 marzo 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993
  • art. 5, decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993
  • art. 1, comma 3, lett. d), decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993
  • art. 6, decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20520

Ne' le competenze conferite al Ministero della sanita' dall'art. 1, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 266 del 1993, in ordine alla verifica comparativa, dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni e dal S.S.N., ne' le attribuzioni riconosciute all'Agenzia per i servizi sanitari regionali dall'art. 5, primo comma, stesso d.lgs., di supporto delle attivita' regionali e di valutazione comparativa dei costi e dei servizi, configurano - anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attivita' delle regioni - una forma di controllo sulle regioni medesime diversa da quelle delineate in sede costituzionale. Le funzioni in questione sono infatti collegate all'attivita' di "coordinamento del sistema informativo sanitario" richiamato dall'art. 1, primo comma, lett. b) citato d.lgs., tra le competenze statali, e, seppure strumentali, risultano necessarie sia rispetto al fine dell'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie sia rispetto ai compiti riservati allo Stato in tema di programmazione sanitaria, di determinazione degli "standards" delle prestazioni da assicurare, nonche' di distribuzione della spesa pubblica, alla luce degli indirizzi fissati dall'art. 1, l. n. 421 del 1992. Ne', infine, sussiste sovrapposizione tra le predette funzioni di valutazione comparativa espletate dai due organismi, poiche' queste si svolgono, nel rispetto del principio di cooperazione tra Stato e regioni, su piani diversi e sono volte a perseguire maggiori conoscenze utili alle scelte politiche e amministrative da adottare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 5, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - Sul principio di cooperazione tra Stato e regioni in materia sanitaria, v. S. nn. 356/1992, 279/1992, 49/1991, 338/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20521

L'art. 1, comma terzo, lett. d), d.lgs. n. 266 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanita' funzioni in materia di "sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti", pur peccando di genericita', non incorre in un eccesso di delega rispetto all'oggetto delineato nella legge di delegazione n. 421 del 1992, la' dove, all'art. 1, primo comma, lett. h), si individua la sfera residuata al Ministero, oltre che nelle funzioni di indirizzo e coordinamento, in "tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica": nulla infatti e' stato aggiunto o modificato rispetto alla riserva enunciata in tale norma di delegazione, con riferimento alle singole leggi dello Stato che hanno, di volta in volta, attribuito al Ministero funzioni in tema di sanita' pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d), d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20522

In ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 6, d.lgs. n. 266 del 1993, che conferma - rispetto al d.lgs. n. 27 del 1993 e al decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1993 - la presenza, nell'apparato periferico del Ministero della sanita', degli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, ben puo' farsi richiamo, pur nella diversita' della disposizione impugnata, alle argomentazioni enunciate in precedenti decisioni della Corte, volte ad escludere la lesione delle competenze regionali, in base alle quali si e' ritenuto che l'esistenza di tali uffici conserva il suo fondamento nella riserva statale sanzionata dall'art. 6, lett. a), l. n. 833 del 1978, in tema di "rapporti internazionali" e di "profilassi internazionale" in materia veterinaria e che in quest'ultima decisione debba farsi rientrare anche il sistema dei controlli veterinari disciplinati dalle direttive comunitarie: infatti, per la specialita' della materia, il termine "internazionale" e' da intendersi nel significato piu' comprensivo di "esterna al territorio nazionale", con inclusione, quindi, dei rapporti tra gli Stati membri della Comunita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, l. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - S. nn. 382/1993, 458/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 1, terzo comma, lett. d); 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, della Costituzione; questioni sollevate dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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