Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1994
Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
Massime
Massima n. 20508
L'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostitutive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto ivi prevista da una serie di cariche elettive conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed a reati commessi anch'essi prima di tale data, non si pone in contrasto con il principio di irretroattivita' stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost.. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'art. 25, secondo comma, Cost., nel sancire tale principio, si riferisce alle sole sanzioni penali, e d'altra parte, nella specie - come lo stesso giudice rimettente riconosce - si e' in presenza della ordinaria operativita' immediata di una legge, e non di retroattivita' in senso tecnico, con effetti 'ex tunc'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16). red.: S.P.
Massima n. 20509
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 51, primo comma, e 3 Cost. - nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostitutive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto, ivi prevista, da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed ai reati commessi anch'essi prima di tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine al profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. "sotto il particolare aspetto della eguaglianza delle condizioni personali". Va infatti ritenuto che tale censura, pur nella sua estrema stringatezza, valutata anche alla luce dell'intera ordinanza di rimessione, sia espressa in modo sufficiente a consentire alla Corte di individuare il 'thema decidendum'. red.: S.P.
Massima n. 20510
Riguardo all'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostituive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto, ivi prevista, da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed ai reati commessi anch'essi prima di tale data, vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate in riferimento all'art. 51 Cost. - in base all'assunto che l'accesso alla carica elettiva verrebbe vanificato da una legge entrata in vigore successivamente - e all'art. 3 Cost. "sotto il particolare aspetto dell'eguaglianza delle condizioni personali". Come la Corte ha gia' in varie occasioni rilevato, la finalita' perseguita con la legge n. 16 del 1992 e' infatti quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle ammministrazioni pubbliche, di fronte a una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettivita' connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Alla luce di tali finalita' non appare quindi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza cosi' intensa, sul piano del giudizio di indegnita' morale del soggetto, da esigere l'incidenza negativa della legge anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla legge n. 16 del 1992, v. S. nn. 407/1992, 197/1993, 218/1993 e 288/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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