Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:116

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20511

Posto che la previsione dell'intesa fra lo Stato e le regioni (e pronvince autonome) - da perseguirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra detti soggetti - per la definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria nell'anno 1993 (art. 6, d.l. n. 384 del 1992) e' indubbiamente giustificata, perche', per quanto la definizione risponda all'interesse nazionale di assicurare le condizioni minime per la tutela su tutto il territorio statale della salute dei cittadini (art. 32, Cost.) essa interferisce sia con le competenze regionali e provinciali, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera sia con l'autonomia finanziaria di esse, l'introduzione di un meccanismo sostitutivo, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di tale intesa - quale, nella specie l'adozione diretta del provvedimento da parte del Governo, superato il termine del 30 novembre 1992 - non puo' prescindere, pena la lesione delle menzionate attribuzioni regionali, dall'obbligo statale - gia' precisato dalla Corte - di fornire un'adeguata motivazione, volta a manifestare, in relazione agli argomenti addotti dalla parte regionale a sostegno del rifiuto dell'accordo, le ragioni d'interesse nazionale che abbiano determinato il Governo a decidere unilateralmente. Non rilevano in contrario, alla luce di precedenti affermazioni della Corte medesima, le argomentazioni circa la necessita' che tale obbligo sia contemplato in previa disposizione di legge, essendo esso "connaturato" al principio di leale cooperazione, ne' l'assunto che l'intesa comporti un semplice onere di informazione da parte dello Stato, per essere questa una "tipica forma di coordinamento paritario"; tantomeno puo' sostenersi che la Conferenza predetta sia un organo finalizzato ed esprimere le indicazioni dello Stato, poiche' essa opera nell'ambito della comunita' nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione fra lo Stato e le regioni (e le province autonome), ne', infine, che sulla decisione da adottare possa incidere la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1994, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un "Atto di intesa fra Stato e Regioni per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996", giacche' tale atto, riferendosi ad anni successivi al 1993, riguarda un periodo diverso da quello coinvolto nel sollevato conflitto di attribuzione. Non spetta pertanto allo Stato, senza addurre adeguata motivazione, provvedere direttamente a definire i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993, ove non sia intervenuta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992. - Sull'intesa tra Stato e Regioni come "forma di coordinamento paritario" v. S. nn. 337/1989, 21/1991, 220/1990 e 747/1988; sui principi da osservarsi nel confronto per il raggiungimento dell'intesa, v. S. n. 379/1992; sulle condizioni e sui presupposti di una decisione unilaterale, in caso di mancata intesa, da parte dello Stato, v. S. n. 204/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara che non spetta allo Stato, senza addurre adeguata motivazione, provvedere direttamente a definire i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993, ove non sia intervenuta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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