Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1994
Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:113
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente del 12 novembre 1992
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 20496
Il decreto, in data 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', con il quale vengono dettati "criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e disposizioni per il miglioramento della qualita' dell'aria", risponde, secondo le premesse enunciate dallo stesso, alla "necessita' di definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorita' competenti delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento". Percio', in quanto tende a soddisfare esigenze unitarie e condiziona e pone limiti all'esplicazione delle competenze di soggetti dotati di autonomia, anche se non contiene una formale qualificazione in tal senso, e' atto che vuole essere, nella sua sostanza, espressione della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, e, come tale - secondo i principi, piu' volte enunciati dalla Corte, che trovano anche espressione nell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 400 del 1988 - avrebbe dovuto essere adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri. La mancanza di tale requisito di procedura e di forma - che vizia il decreto nel suo complesso ed assorbe l'esame dei suoi contenuti normativi e della sua base legislativa - manifesta un uso non legittimo di funzioni, che assume connotati invasivi di competenze regionali. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso della Regione Lombardia, che non spetta allo Stato adottare, con il su indicato decreto, i criteri generali e le disposizioni ivi contenuti, con conseguente annullamento dell'atto. - S. n. 45/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Ministro dell'ambiente "criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria"; e, conseguentemente, annulla il decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, emanato di concerto con i Ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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