Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 53 del 1° febbraio 1989
  • art. 124, comma 3, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 20407

L'art. 51, comma primo, Cost. - nel demandare alla legge la fissazione di requisiti per l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici "in condizioni di eguaglianza" - vieta che i requisiti suddetti possano tradursi in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si e' liberamente indirizzato il singolo cittadino, onde, il potere discrezionale esercitato dal legislatore e' sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della congruita' e ragionevolezza delle conseguenti limitazioni del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), costituente "fondamentale diritto di liberta' della persona umana". - Sulle garanzie di accesso dei cittadini ai pubblici uffici come applicazione della generale liberta' da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (a sua volta intesa come profilo particolare del diritto al lavoro), v. S. nn. 207/1976, 61/1965, 45/1965. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20408

L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non puo' ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacche' non riguarda capacita', attitudini o condotte relative all'aspirante, bensi' valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non piu' rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilita' di accesso ai pubblici uffici, tanto piu' che l'accertamento della mancanza di esso non e' correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - cosi' da consentire il controllo di legittimita' del giudice amministrativo - bensi' e' rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimita' del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20409

Una volta dichiarata l'incostituzionalita' della norma che, ai fini dell'accesso nei ruoli della polizia di Stato, prevede il requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa mediante il rinvio alla disciplina relativa all'accesso alla magistratura ordinaria, analoga dichiarazione d'incostituzionalita' va adottata 'ex officio' - in applicazione dell'art. 27, L. n. 87 del 1953 - nei confronti della disposizione da cui il requisito e' automamente previsto, non valendo a differenziare le due ipotesi il fatto che l'apprezzamento delle "informazioni raccolte" sia demandato al Consiglio superiore della magistratura anziche' al Ministro dell'interno. Va percio' dichiarato illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 124, comma terzo, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20410

A seguito delle dichiarazioni di parziale incostituzionalita' degli artt. 26, L. 1 febbraio 1989, n. 53, e 124, comma terzo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, le norme sulle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - alle quali fa rinvio la disciplina dell'accesso ai ruoli della polizia di Stato e delle altre forze di pubblica sicurezza indicate nell'art. 16, L. n. 121 del 1981 - restano operanti nei limiti in cui e' prescritta l'esclusione di coloro "che non risultano di moralita' e condotta incensurabili", e sempreche' il relativo provvedimento si basi su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili, rese note attraverso la motivazione del provvedimento stesso. - V. le precedenti massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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