Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1994

Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1994
Data di deposito
31 marzo 1994
Data di decisione
23 marzo 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 20494

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale l'accertamento dei limiti entro cui e' da contenere il giudizio della Corte deve essere compiuto con riguardo al complessivo testo dell'ordinanza di rimessione; sicche' il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato non e' violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della questione proposta, con riferimento a parametri chiaramente enunciati, anche se non formalmente indicati. - cfr. S. n. 108/1962. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20495

L'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali perdono il requisito della "buona condotta", non assicura al componente medesimo, anche per la mancanza di disciplina legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni dei capi degli uffici giudiziari al Ministro delle finanze, ne' una preventiva contestazione ne' un contraddittorio. E poiche' l'una e l'altro costituiscono principio generale avente preciso rilievo costituzionale, soprattutto nell'ipotesi di 'deminutio' di situazioni giuridiche soggettive, l'automatismo della decadenza comporta la surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali tributari (art. 108 Cost.) e dei principi stabiliti dall'art. 3, Cost. - con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori al caso concreto - e dall'art. 24 Cost., circa l'inviolabilita' della difesa. Codice speciale esige infatti un minimo di garanzie che il legislatore e' tenuto a soddisfare, tra le quali deve includersi la garanzia del diritto all'ufficio per i componenti degli organi delle giurisdizioni speciali, implicante la possibilita' di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio dell'amministrazione, sia essa l'amministrazione "servente" l'organo di giurisdizione speciale sia essa l'amministrazione di appartenenza del componente. Percio', quantunque sia destinato a rimanere in vigore - in seguito alla riforma adottata con il decreto legislativo n. 545 del 1992 - solo per breve tempo, l'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 4, lett. c), va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta". - Cfr. S. nn. 297/1993, 196/1982, 121/1970, 60/1969, 133/1963 e 108/1962. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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