Corte costituzionale
Ordinanza n. 473/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 473
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 473/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:473
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 10, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 21145
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto dalla motivazione delle ordinanze di rinvio non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus', tali da consentire di valutare, agli effetti della rilevanza, la riconducibilita' delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalita'. red.: S.P.
Massima n. 21146
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 315/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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