Corte costituzionale

Ordinanza n. 473/1994

Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 473

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
473/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:473

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 10, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21145

Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto dalla motivazione delle ordinanze di rinvio non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus', tali da consentire di valutare, agli effetti della rilevanza, la riconducibilita' delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalita'. red.: S.P.

Massima n. 21146

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 315/1994. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze