Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1994

Corte cost., ord. 23 novembre 1994, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
402/1994
Data di deposito
23 novembre 1994
Data di decisione
10 novembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:402

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20928

Questione concernente norma gia' dichiarata illegittima, assorbiti gli altri profili, per violazione dell'art. 3 Cost.. - S. n. 254/1994. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Bologna - distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore di Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), dal Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O. 426 del 1994), dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) e dal Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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