Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1994

Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
334/1994
Data di deposito
22 luglio 1994
Data di decisione
7 luglio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:334

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20871

Nel prescrivere di disciplinare, riguardo all'applicazione della pena su richiesta, "gli altri effetti della pronuncia", l'art. 2, n. 45, della legge n. 81 del 1987, ha lasciato al legislatore delegato, al fine di incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti, un ampio margine di discrezionalita'. Percio' - contro quanto ha ritenuto il giudice rimettente - dal fatto che la citata norma della legge di delega non abbia espressamente previsto l'inapplicabilita', in caso di applicazione della pena su richiesta, delle misure di sicurezza facoltative, non puo' desumersi che si ponga in contrasto con essa la disposizione dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. che, prevedendo l'applicazione della confisca nei soli casi di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., non consente che in seguito alla sentenza di applicazione della pena sia ordinata la confisca anche delle cose (nella specie, della somma ricevuta per la cessione di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.

Massima n. 20872

Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorieta', siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quo' richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, pero', e' inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come e' appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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